giovedì 16 gennaio 2014

IL CEDIMENTO DEL LUSSEMBURGO SUL SEGRETO BANCARIO

In questo mini post, volevo solo ricordare che dal 2015 - secondo quanto dichiarato dal Ministro delle Finanze- il Lussemburgo porrà fine al segreto bancario (poi esamineremo più approfonditamente in quali termini) precedentemente posto a garanzia (anche) dei cittadini UE ed USA, partecipando allo scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti.  Sembrerebbe che decadi di segretezza che hanno reso questo piccolo Stato uno dei più grandi centri finanziari mondiali, saranno spazzati via sotto le pressioni dei governi alla disperata ricerca di maggiore liquidità. 

venerdì 10 gennaio 2014

L'OMBRA DEI CEDRI LIBANESI SULLE FINANZE JIHADISTE, DEI NARCOS E DEGLI EVASORI.

Il post vuole sottolineare  senza pretesa di esaustività alcuna, una parte degli aspetti poco conosciuti del sistema finanziario/societario Libanese, che -sempre più frequentemente- attrae personaggi poco raccomandabili, intenti a sfruttarne il particolare assetto normativo 
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Le strutture finanziarie e normative che attualmente caratterizzano lo stato Libanese, consentono di qualificarlo quale (ri) emergente  International Offshore Center del Medio Oriente. La dorsale bancaria ha brillantemente superato la grave crisi subprime related iniziata nel 2007, vedendo i depositi crescere addirittura del 20%  tra il 2008 ed il 2009 (al culmine della crisi mondiale) così come aveva resistito alla guerra civile (anche grazie al ruolo di prestatore d'ultima istanza svolto dalla Banca Centrale del Libano), con depositi raddoppiati tra 1975 ed il 1980, vantando una pluridecennale storia di elevati livelli di capitalizzazione bancaria, a prevenzione di possibili fughe verso regioni non animate da conflitti armati. Il PIL  del 2012 è stato pari a circa 43 miliardi di dollari americani, con una popolazione di 4,4 milioni di abitanti. Alcuni dati ci permettono di comprendere il peso e la solidità del sistema bancario nell'economia libanese.
  • Il rapporto bank's assets/PIL è stato pari al 359,58% (nel 2011)
  • Il rapporto bank's deposits/ PIL è stato pari al 296% (nel 2011)
  • Il valore complessivo degli assets detenuti dalle banche è cresciuto dell' 8% nel 2012, del 9% nel 2011;
  • L'ammontare dei depositi è aumentato dell'8% nel 2011 (nonostante l'instabilità politica interna), arrivando a rappresentare l' 82,40%  degli assets bancari;
  • Il tasso di capitalizzazione delle banche è cresciuto del 17,9% da Dicembre 2011, sino a raggiungere il  livello complessivo del 12,6 nel Dicembre 2012 (Livelli più alti di quelli richiesti da Basilea II)
  • Nel 2011, il livello di Capital Adequacy mantenuto è stato pari al 6,8%, risultando più alto di quello mediamente tenuto dalle banche dei Paesi Emergenti. 
  • Dal 2000 al 2012 i depositi in Dollari Americani hanno costantemente rappresentato una quota superiore al 62% del totale con picchi del 76-77%. 



Il sistema finanziario libanese, è fortemente connesso al fenomeno noto col nome di Diaspora. Tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, molti Libanesi emigrarono verso l'America Latina e le colonie francesi in Africa, costruendo in breve tempo una solidissima rete di commercio internazionale ed espandendo il controllo sulle miniere di diamanti. Negli ultimi tre anni, secondo la Banca Mondiale, i lavoratori espatriati hanno effettuato rimesse verso il Libano per 7,6 miliardi di dollari USA. Gli apparati di intelligence di diversi stati, ritengono che molti Libanesi all'estero siano ampiamente coinvolti nello svolgimento di attività finanziarie clandestine (poste al di fuori del circuito ufficiale), nell'implementazione di schemi di riciclaggio trade-based e nel traffico di diamanti.

La Lebanese Canadian Bank (LCB) pagherà 102 milioni dollari in conseguenza di un accordo raggiunto a Giugno 2013, con i procuratori federali del distretto di New York. Nel Dicembre 2011 fu  accusata di fornire denaro al gruppo terrorista libanese Hezbollah, in qualità di parte di un  sistema di riciclaggio di denaro sporco strutturato su scala mondiale. Secondo il Procuratore Preet Bharara: 
l'accordo dimostra che le banche disposte a riciclare il denaro dei terroristi e dei narcotrafficanti affronteranno le conseguenze delle loro azioni, ovunque esse si trovino. Questo tipo di network creato per il riciclaggio del denaro sporco, agevola sia le operazioni dei terroristi che quelle dei narcotrafficanti e noi continueremo ad usare tutte le risorse a nostra disposizione per spezzare il legame intercorrente tra narcotrafficanti, terroristi e coloro che finanziano la loro agenda letale.
Istituzioni finanziare Libanesi legate ad Hezbollah, avrebbero trasferito 300 milioni di dollari dal Libano verso gli USA per acquistare ed importare nell'Africa Occidentale auto usate, in attuazione di uno schema di riciclaggio più ampio. Il ricavato della vendita delle vetture e della droga, sarebbe stato poi fatto rientrare in Libano attraverso  i canali di riciclaggio di denaro controllati da Hezbollah , inclusi LCB e due uffici di cambio libanesi - Hassan Ayash Exchange Company e Ellissa Holding - e relative controllate e collegate. 
Inoltre, la LBC è stata accusata di aver riciclato fino a 200 milioni di dollari al mese, in un traffico di stupefacenti riconducibile agli Hezbollah e condotto dal Signore della Droga libanese, Ayman Joumaa, incriminato nel 2011 per aver -secondo l'accusa- trasportato 100 tonnellate di cocaina colombiana, destinata al cartello messicano dei Los Zetas. 
Il fascino finanziario esercitato dal Libano nella regione Medio Orientale, affonda le radici nel 1956. La crisi del Canale di Suez, rappresentò l'occasione da cogliere al volo per cercare di aggredire il primato detenuto da Il Cairo, nei rapporti finanziari con il mondo Occidentale; occorreva progettare la struttura finanziaria del Paese e si scelse di fondarla sul segreto bancario, la cui legge istitutiva fu approvata nello stesso anno. Il tutto, dietro la grande regia di Yousef Beidas, croce e delizia della finanza medio orientale del XX secolo, fondatore -nel 1951- della famosa Intra Bank, passata allo storia come il più grande successo prima ed il più grande collasso finanziario poi del Middle East. Da circa un decennio, Dubai, sembra ripercorrere lo stesso cammino. 
Gli esempi sopra riportati, sono solo uno piccolo spaccato dell'intricato mondo del riciclaggio internazionale di denaro sporco. 
Cerchiamo ora di capire, sinteticamente, perché un riciclatore o un evasore (anche europeo) dovrebbe essere attratto dal sistema finanziario/societario qui trattato. 

  • Affinità del sistema giuridico locale con quello europeo di civil law. La Francia ha esercitato un mandato fiduciario sino al 1943, diffondendo il proprio sistema normativo civilistico che non differisce di molto, ad esempio, da quello italiano, belga ecc.  
  • L'equivalente dell'imposta sul valore aggiunto è pari al 10%.
  • Le rendite finanziarie derivanti da bonds (emessi da soggetti pubblici e privati) e le attività fruttifere d'interessi sono soggette  ad una ritenuta a titolo d'imposta pari al 5%.
  • I profitti delle società nelle quali la responsabilità dei soci è limitata al patrimonio conferito, sono soggetti ad un'imposta fissa del 15%.
  • Le società non residenti in Libano, ma ivi svolgenti attività economica sono sì costrette a distribuire il profitto conseguito al netto delle imposte, ma sono soggette ad un'imposta fissa pari solo al 10%. 
  • Norme particolari sono previste per i due tipi di società per azioni, definite: Offshore e Holding Companies. Le prime sono soggette ad un'imposta annuale fissa pari a 518€ e sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo su contratti e documenti da essi sottoscritti ma inerenti le attività condotte fuori dal Libano. Le seconde godono di un'esenzione fiscale totale sui profitti ed i dividendi distribuiti, pagando però un imposta annuale regressiva (6%-4%-2%) sul valore del capitale e delle riserve, limitata tuttavia ad € 2.590. La pressione tributaria su questi tipi di società resta comunque -complessivamente- limitata. Gli interessi derivanti dal prestito effettuato dall'Holding ad una società operante in Libano, sono tassati nella misura di cui sopra, ma solo se il prestito presenta una durata non superiore ai 3 anni. I capital gains derivanti dalla cessione di azioni di società operanti in Libano sono soggette ad un'imposta pari al 10% se detenute per meno di due anni. Le commissioni per i servizi infragruppo resi a controllate Libanesi sono soggette ad un'imposta pari al 5%. Mentre i redditi derivanti dalla cessione di marchi e license sono tassati al 10%.
  • I soggetti non residenti, privi di una stabile organizzazione sono sottoposti ad un trattenuta del 15% sui redditi ivi conseguiti. Se questi derivano dalla prestazione di servizi in Libano, la trattenuta è del 7.5%.
  • Il Libano non ha nessuna legge riguardante lo scambio sistematico di informazioni fiscalmente rilevanti con altri stati, né risorse a ciò specificatamente dedicate. Il Ministro delle Finanze decide caso per caso. Tuttavia un progetto di legge sul punto è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nel 2012 (ma non è ancora in vigore). Anche ove fossero conclusi accordi internazionali sull' Exchange of Informations (EOI) conformi ai principi OCSE, l'inviolabilità del segreto bancario per fini fiscali, depotenzierebbe la qualità delle informazioni trasmesse alle controparti. Chi indaga sull'evasione e sul riciclaggio va alla ricerca del denaro, non di meri documenti. Dei 33 DTC conclusi (4 dei quali non vigenti), ad oggi, nessuno è in linea con gli standard OCSE sullo scambio d'informazioni. 
  • Le autorità Libanesi non sono -ovviamente- in grado di tracciare i passaggi di proprietà per le azioni al portatore e all'ordine emesse dalle società Joint Stock (Offshore e Holding) e dalle altre a responsabilità limitata. Questo tipo di azioni sono le più appetibili per chi intende riciclare tramite strutture societarie.  Esistono piccoli e sostanzialmente insignificanti meccanismi d'identificazione. Ad esempio, il possessore di azioni al portatore che si reca all'assemblea dei soci per votare, deve essere identificato ed il nominativo riportato sul verbale di seduta. Ma chi ricicla,  non è ovviamente interessato a partecipare attivamente alle assemblee, ma a dare una veste legale ed anonima al proprio denaro sporco. Le azioni rappresentative delle banche, invece, debbono essere tutte nominali. 1/3 delle azioni delle Joint Stock operanti nell'ambito dei servizi pubblici debbono essere necessariamente nominali, intestate necessariamente a cittadini Libanesi e non trasferibili a stranieri. 
  • L'istituto del Trust, in Libano, non esiste. Se un cittadino Libanese viene scelto come Trustee di un Trust estero, non è obbligato a tenere alcuna informazione sul Settlor e sul Beneficiary a meno che, il Trustee non sia un'istituzione finanziaria soggetta agli obblighi antiriciclaggio (banche, intermediari finanziari, trader in commodities, ecc). Tuttavia queste informazioni sono coperte dal segreto bancario e non possono essere comunque usate per fini fiscali. Ovviamente, chi  pretende maggiori segretezza ed anonimato non si rivolge ai soggetti sottoposti all'antiriciclaggio, ma agli avvocati e ai commercialisti i quali non sono tenuti ad identificare alcun Settlor ed alcun Beneficiary, qualora dovessero agire come Trustees. Più pragmaticamente: in caso di trust gestito in Libano o con un Trustee libanese, non sussiste alcun obbligo documentale, per soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari.
  • Esiste invece la figura del contratto fiduciario. Il fiduciario può essere solo una banca o un intermediario finanziario,  soggetti all'antiriciclaggio. 
  • Oltre a sfruttare le lacune legali è possibile sfruttare il carattere molto blando delle sanzioni che, nell'intenzione del legislatore, dovrebbero garantire la legalità nel sistema finanziario e societario. Chi volesse dichiarare il falso (ad esempio nascondere l'identità dei soci) all'atto della registrazione presso l'equivalente del nostro Registro delle Imprese, rischierebbe al massimo una multa da €13 a €250 o il carcere per 2-6 mesi. Chi non dovesse comunicare le variazioni riguardanti i dati originariamente comunicati, non rischierebbe nulla. Chi non dovesse registrarti presso il fisco (nei casi dovuti) rischierebbe solo una multa di 500€. Le società che emettono azioni, qualora omettessero di tenere il libro dei soci, rischierebbero una multa minima di 375€.
  • Le banche sono chiamate ad adempiere ad obblighi documentali abbastanza stringenti. Devono conservare le informazioni riguardanti i loro clienti, in osservanza dell'antiriciclaggio. Devono archiviare tutta la documentazione in loro possesso, inerente le operazioni concluse per i loro clienti, contenenti informazioni sulle caratteristiche, sull'ammontare, sulla natura, sulla data, sulle parti delle stesse. Le operazioni superiori a 10.000 USD sono registrate quotidianamente in databeses separati, nei quali vengono riportati: il numero seriale della transazione, l'identità del cliente interessato.
  • Presso le banche libanesi è possibile aprire conti e cassette di sicurezza cifrate, i cui titolari siano conosciuti esclusivamente dal direttore di banca o dal suo delegato, dai dirigenti generali o regionali. E' possibile intestare un conto a prestanomi a condizione che l'effettivo titolare sia previamente identificato. Non è possibile aprire conti anonimi. Mi permetto di sottolineare come, usando schemi di trusts posti in giurisdizioni diverse, nei quali disseminare shell companies, magari sfruttando trustees locali non soggetti all'antiriciclaggio, pur ottemperando formalmente ai blandi obblighi di identificazione, l'identità del Settlor e/o del Beneficiary potrebbero benissimo rimanere celate. 
  • Il segreto bancario istituito nel 1956, ai soli fini fiscali, è opponibile anche nei confronti del Ministero delle Finanze.Non è opponibile per le indagini sul riciclaggio e per alcune ipotesi di corruzione. Nessuno dei poteri di accesso alle informazioni fini fiscalmente sensibili,detenute da soggetti diversi dalle banche, è attivabile ai fini dello scambio internazionali di informazioni. Una progetto di legge non ancora approvato dal Parlamento, vorrebbe superare il segreto bancario per fini tributari nazionali ed internazionali (autorizzando lo scambio d'informazioni su richiesta).
  • Il segreto professionale è molto solido, specie quello degli avvocati.  Questi, non solo non possono rivelare nessuna informazione acquisita-neanche dopo la cessazione della procura- in virtù della propria professione, ma non possono rivelare neanche le informazioni ad essi confidate senza alcuna connessione con lo svolgimento dell'attività di consulenza legale. L'unica eccezione consiste nel non poterlo invocare, qualora sussistesse un interesse fiscale delle autorità locali. Ma possiamo capire che, essendo quello bancario invalicabile anche da parte del fisco, la deroga a quello professionale è abbastanza depotenziata. L'avvocato (o il commercialista) potrebbe, secondo la tesi prevalente, opporlo comunque in due casi: in tutte le occasioni in cui la richiesta d'informazioni non sia avanzata per un interesse tributario locale; quando l'autorità statale mira ad acquisire informazioni per scambiarli con altri stati.
Dopo aver dato tutti questi numeri, my head is a jungle.