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Quanto
detto sino ad ora significa che una BC può sempre eseguire il bail out
di qualsiasi entità, inclusa se stessa,
per il tramite dell’ampliamento della base monetaria laddove le passività
risultino denominate in valuta nazionale e non siano del tipo index-linked.
Nel caso in cui le passività fossero denominate in valuta
straniera o index-linked
un bail out potrebbe
non essere possibile. La prima obiezione che viene avanzata è che un self
bail-out per il tramite dell’incremento della base monetaria, quindi per il
tramite dell’ incremento dei ricavi da signoraggio, potrebbe generare tassi d’inflazione particolarmente alti.
Viceversa, nel caso in cui le passività dovessero essere denominate
prevalentemente in valuta estera o indicizzate diventerebbe necessaria l’iniezione di capitale
dall’ esterno pena l’iperinflazione e/o
l’insolvenza della banca. Dall’ esterno significa che l’aumento di capitale
dovrà essere eseguito dal Tesoro o dal FMI o da un consorzio di banche centrali
straniere ecc. In genere, dietro la Banca Centrale c’è il Tesoro e le risorse
finanziarie e fiscali messe in campo da BC + Tesoro sono idonee a garantire la
funzione di prestatore di ultima istanza e/o market maker della prima. Nel caso
in cui questo non dovesse essere possibile, la BC potrebbe non essere in grado
di raggiungere i suoi obiettivi di stabilità finanziaria e dei prezzi ed il
Tesoro dovrà aumentare le tasse o tagliare la spese in qualche modo. Nelle economie più avanzate il Tesoro,
normalmente, da un punto di vista tecnico-amministrativo-economico-gestionale,
è in grado di fornire le risorse necessarie a garantire l’ adeguatezza del
capitale della BC nel caso in cui questa dovesse subire perdite legate alla sua
attività di prestatore/market maker di ultima istanza. Nei Paesi più
piccoli, specie quelli in cui il settore bancario presenta un indebitamento in
valuta estera elevato e dunque una domanda di liquidità in valuta estera
elevata, talvolta, anche l’azione combinata delle autorità monetarie e fiscali
potrebbe non essere idonea a garantire liquidità in valuta estera e dunque la
solvibilità di quelle istituzioni finanziarie i cui assets sarebbero sicuri se
detenuti sino alla scadenza.
Inoltre, anche laddove un bail-out di tipo fiscale fosse possibile non
sempre i partiti riescono a trovare il consenso necessario ad implementare tali
policies tecnicamente attuabili (aumento delle tasse e tagli alla spesa
pubblica). Nell’ area euro, le autorità fiscali dei
singoli stati supportano le Banche Centrali Nazionali ma non c’è un’ autorità
fiscale che supporti direttamente la Banca Centrale Europea. Le funzioni di prestatori di
ultima istanza sono assegnate alle BCN. In tal senso, non sorgono problemi
particolari nel caso in cui le istituzioni finanziarie aventi problemi o
giudicate di importanza sistemica abbiano una chiara nazionalità sia a livello
legale che politica. Le banche domiciliate in uno stato dell’ area euro aventi
personalità giuridica separata rispetto a quella della “casa madre”, sia essa
domiciliata o meno nell’ area euro saranno, con riguardo alle questione
attinenti alla liquidità, alla solvibilità ed alle questioni concernenti la
condotta sui mercati, soggette al controllo dell’ autorità di
vigilanza/supervisione del Paese in cui l’entità avente personalità giuridica
seperata risulti essere registrata e non dell’ autorità del paese in cui la
controllante risulti avere la sede legale. Viceversa, le filiali prive di
personalità giuridica autonoma rispetto a quella della controllante domiciliata
o registrata al di fuori dell’ area euro, continuano ad essere sottoposte alla
supervisione ed al controllo delle autorità del paese in cui la controllante
risulti essere domiciliata o registrata.
Per
quanto riguarda l’attività di prestatore/market-maker
di ultima istanza le regole sono meno chiare nell’ Eurozona il che
potrebbe essere considerato anche normale, nel senso che ove venisse
riconosciuto esplicitamente il diritto-dovere di salvare gli istituti di
credito in difficoltà il moral hazard potrebbe raggiungere livelli seriamente
preoccupanti. A parte questo, mentre una Banca Centrale sicuramente opererebbe
quale prestatore di ultima istanza verso una banca locale, avente personalità
giuridica separata dalla controllante estera, lo stesso potrebbe non accadere
nel caso di banca locale priva di personalità giuridica autonoma rispetto alla
controllante estera. Infatti, in tal caso, questa dovrebbe far affidamento sul
supporto della banca centrale del paese di residenza della controllante estera.
La questione si complica se pensiamo che molte branches di molte banche che,
teoricamente, dovrebbero far affidamento sul supporto delle banche centrali del
paese di residenza della controllante, hanno un azionariato diffuso presso i
cittadini del paese host.
Infine,
si pone il problema dell’ intervento per il salvataggio delle banche costituite
come Società Europee, prive di un’identità nazionale univoca? Chi dovrebbe
salvarle? La singola Banca Centrale Nazionale o la BCE? Molto probabilmente la
BCE. E sa l BCE dovesse subire una perdita in conto capitale qual è l’entità
fiscale deputata a ricapitalizzarla? Molto probabilmente i singoli Tesori dell’
area euro in proporzione alle quote della BCE detenute dalle BCN.
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