domenica 27 luglio 2014

SCHEMI SOCIETARI, OPERAZIONI CONDUIT, TREATY SHOPPING: SGUARDO SULLE COMBINAZIONI CHE BLINDANO IL RISPARMIO (O ANNUALLMENTO) D' IMPOSTA DELLE MULTINAZIONALI.

A parziale complemento del post sulle relazioni tra entità giuridiche diverse, innestante in sets di giurisdizioni oculatamente prescelte, strumentali alla tutela dell'anonimato proprietario nel mercato dell'immobiliare extra-lusso, sembra opportuno dare -sommariamente- conto di alcune delle possibili architetture conduits, parti di più complesse tax planning structures, volte a facilitare l'attuazione della pratica elusiva nota col nome di Treaty Shopping. Per Treaty Shopping si intende-generalmente- l'utilizzo distorto di trattati internazionali (come le Double Tax Conventions) al fine di ridurre il carico tributario complessivo, tramite l'ottenimento di indebiti vantaggi fiscali: le componenti del disegno societario tramite le quali usufruirne, prendono il nome di conduit companies. Queste permettono il conseguimento di una voluta frammentazione societaria (soucissonage), realizzata tra diversi Paesi -non necessariamente Tax Havens in senso stretto- in grado di garantire qualifiche giuridiche e contabili nuove e diverse, rispettivamente alle entità ivi costituite, ai capitali e ai flussi reddituali ivi transitanti. Le tipologie base di architetture condotto sono due:
  • Diretta;
  • A scacchiera.

Cerchiamo di inquadrare graficamente la prima

Immaginiamo che la società R intenda (o debba) trasferire una particolare tipologia di reddito (dividendi, royalties) ad una consociata residente nello stato Y. Lo stato R, non ha però sottoscritto alcuna convenzione contro le doppie imposizioni con detto stato, ragion per cui il primo applica una ritenuta del 20% sul flusso reddituale in uscita verso il secondo. Tuttavia, la società sa che lo stato R ha sottoscritto una DTC con lo stato X, in virtù del quale gli stessi redditi sono soggetti ad una ritenuta del 5%; inoltre è a conoscenza del fatto che lo stato X ha sottoscritto una DTC, proprio con lo stato di destinazione finale del flusso reddituale, in aderenza alla quale su quelli in uscita dallo stato X verso l' Y si applica una ritenuta pari al 5%. Sulla base di questi dati, la società R, anziché dirottare i flussi reddituali direttamente dallo stato R a quello Y, pagando una ritenuta pari al 20%, decide di effettuare una fermata intermedia, costituendo una intermediate holding, che consente di deviare i flussi verso lo stato X e da questo a quello Y, abbattendo del 50% le ritenute (vale a dire, pagando un importo complessivamente pari al 10% anziché al 20%).
L'architettura a scacchiera, risultante dall'applicazione del metodo del “trampolino” (stepping stone), può essere, invece, rappresentata come segue:
Il direzionamento circolare dei flussi reddituali è reso -normalmente- necessario dalla possibilità di conseguire un elevato risparmio d'imposta, soltanto attraverso una più ampia predisposizione dei soggetti conduits, in grado di sfruttare le opportunità fiscali offerte da una più consistente rosa di DTCs. Nell'ipotesi di cui sopra, anziché fra transitare il reddito dal paese R al paese Z, subendo un prelievo esoso (poniamo del 40%) a causa della mancanza di DTCs, il gruppo potrebbe creare 2 o più strutture conduits, le quali garantirebbero lo stesso risultato (vale a dire lo spostamento di redditi da R a Z) con un onere fiscale di gran lunga inferiore.
Esempi di tax planning structures più particolari, prevalentemente in voga tra le multinazionali attive nel settore dell' e- commerce, nello sviluppo infragruppo di intangibles realizzato tramite CSA e nelle acquisizioni di società in parte a debito ed in parte con dividendi non distribuiti, sono rinvenibili nei recenti studi OCSE, intitolati “Addressing Base Erosion and Profit Shifting”, pp. 74-81.

Iniziamo con l'analizzare, la struttura a doppio livello impiegata (con quale variante) nel settore dell' e- commerce.

 La società A è costituita nello stato A, dove sviluppa inizialmente teconologie e beni immateriali di supporto al proprio business attraverso attività di ricerca. Detta società è la capogruppo di un gruppo multinazionale composto da diverse entità.
In base alla tax planning structure del Gruppo, i diritti riguardanti la tecnologia sviluppata dalla capogruppo, società A, sono concessi in licenza o altrimenti trasferiti alla società C tramite un Cost Sharing o un Cost Contribution Arrangement.
La società C, è una società a responsabilità illimitata costituita nel rispetto delle leggi dello stato B ma risultante nel contempo gestita e controllata nello stato C e dunque ivi considerata fiscalmente residente. Per effetto del CSA, la società C accetta di eseguire un buy in payment pari al valore della tecnologia esistente trasferita tramite l'arrangement e di condividere il costo del futuro miglioramento (sviluppo) della stessa. Il buy- in payment sarebbe pienamente tassabile nel paese A e potrebbe assumere la forma del pagamento una tantum o del pagamento di running royalty. I costi dell'attività di ricerca in corso sarebbero condivisi sulla base dei rispettivi benefici anticipati derivati dagli intangibili già sviluppati. Il CSA sarebbe – in genere- definito nella fase iniziale della vita della società A, vale a dire prima dello sviluppo di un significativo track-record di vendite nei mercati di sbocco assegnati alla società C tramite CSA.
A questo punto, la società C decide di trasferire tutti i propri diritti di utilizzo della tecnologia (appena ottenuti in licenza dalla società A) alla società D in cambio del pagamento di running royalty. La società D è costituita, gestita e controllata nello stato D. La società D a sua volta, concede in sub-licenza i diritti sulla tecnologia (appena ricevuti da C), alla società B la quale è costituita, gestita e controllata nello stato B, presso il quale impiega diverse migliaia di dipendenti nell'ambito della sua operatività in detto stato. Tuttavia, il reddito tassabile della società B è pari a meno dell' 1% dei propri ricavi complessivi (lordi) anche in ragione del fatto che, in aderenza ai Transfer Pricing Priciples OCSE deduce l'intero ammontare delle royalties pagate alla società D per la ricerca e gli intangibili pubblicitari. Il pagamento delle royalties fatto dalla società B in favore della società D è esente da ritenute nello stato B. Questo applicherebbe una ritenuta sui pagamenti, direttamente ad una società fiscalmente residente in uno stato diverso, come lo stato C. Tuttavia, secondo la legge vigente nello stato B, applicando la direttiva UE sugli Interessi e le Royalties, essendo il pagamento di royalties eseguito ad una società costituita in e soggetta alla sovranità fiscale di un paese membro dell' UE, le royalties sono esenti da qualsiasi ritenuta nello stato B.
Soffermiamoci un attimo sulla posizione della società D, la quale: paga royalties alla società C e le incassa dalla B. Lo stato D applica un' imposta sul reddito della società D. Tuttavia, l'imponibile è eroso dai pagamenti di royalties deducibili fatti dalla società D alla società C. Conseguentemente, l'imposta nello stato D è applicata su di un piccolo ammontare, pari allo spread tra le royalties che la società D riceve dalla società B e quelle che la società D paga a C. Lo spread è molto contenuto (e predeterminato) in quanto la società D è parte di transazioni flow-through: a differenza della società B, essa non svolge specifiche funzioni e non detiene assets, non sopporta alcun rischio (o ne sopporta uno molto ridotto) connesso ai flussi di royalties. Inoltre,la possibilità di accedere nello stato D a procedure di Tax Ruling tramite le quali definire (spesso ex ante) l'esatto ammontare del carico fiscale, fornisce al Gruppo certezze circa i risultati derivanti dalla propria struttura di pianificazione fiscale.
Lo stato D non applica ritenute sui pagamenti di royalties: ciò significa che quelli intercorrenti tra la società D e la società C, sono esenti nello stato D.
La società C, come già detto, è gestita e controllata nello stato C. Questo non applica imposte sul reddito societario.
Lo stato B non applica imposte sulla società C, poiché questa non ha alcuna presenza nello stato, è centralmente gestita e controllata nello stato C e i propri redditi provengono da fonti poste al di fuori dello stato B. Di conseguenza, il reddito da royalties ricevuto dalla società C è esente da imposte nello stato D, nello stato C ed in quello B.
In alcuni casi, le disposizioni in materia di Controlloed Foreing Companies vigenti nello stato A in cui risiede la capogruppo (società A), potrebbero consentire la tassazione sia dei pagamenti ricevuti dalla società C che dalla società D, in qualità di passive income.Tuttavia, è probabile che la società A (poniamo sia una capogruppo statunitense) abbia manifestato preferenza per il regime opzionale noto col come di Check-the-Box rule con riguardo alle controllate (società D e B) dalla propria controllata (in questo caso la società C che assume il ruolo di Intermediate Holding). Con tale scelta, le società D e B sarebbero disconosciute ai fini fiscali dello stato A (di residenza della capogruppo A) e il reddito delle società B E D sarebbe trattato come se fosse stato conseguito direttamente dalla società C. Le transazioni inerenti le royalties, intercorse tra B e D sarebbero dunque ignorate, considerate fiscalmente inesistenti per lo stato A. Contemporaneamente, la disciplina CFC dello stato A permetterebbe di considerare i redditi conseguiti da C (tramite B e D) come active income (e non passive income quali sostanzialmente sono), vale a dire redditi conseguiti mediante operazioni di business attivo e non passivo, le quali potrebbero essere strutturate in modo tale da sottrarsi al CFC regime dello stato A.

Proviamo ora ad analizzare la combinazione avente ad oggetto il trasferimento dell'attività manifatturiera ed il trasferimento di beni intangibili, eseguito tramite Cost Contribution Arrangement, ipotizzando il seguente scenario.

La società A è una società quotata in borsa, con sede a nello stato A. E' la capogruppo di un gruppo multinazionale con operatività internazionale. Il Gruppo investe fortemente in attività di ricerca, prodcut design ed attività di sviluppo. R & S sono svolte dalla Capogruppo, società A. In precedenza, questa deteneva tutti i beni intangibili risultanti dalle sue attività di ricerca e sviluppo. Aveva inoltre la responsabilità esclusiva per i rischi connessi alla fabbricazione dei prodotti, commercializzati attraverso una rete di vendita e società di distribuzione, nei mercati di tutto il mondo. Gli amministratori della società A, decisero in seguito di creare una società interamente controllata, società B nel paese B, e di assegnarle proprietà intellettuale e responsabilità per la produzione e la vendita di prodotti al di fuori dello stato A. La società A, mantenne dunque i diritti nazionali di proprietà sugli intangibili relativi alla produzione e alla vendita di prodotti nello stato A, continuando a svolgere attività di ricerca e sviluppo per il Gruppo. Contemporaneamente alla costituzione della società B, il Gruppo decise di costituire, in aggiunta, due controllate estere interamente controllate dalla B. Una di esse, la società C, venne costituita nello stato C e funge da principale responsabile per la produzione e la vendita dei prodotti del Gruppo, fermo restando il ruolo della società A. Mentre le società C e D sono considerate società di capitali (e come tali dotate di soggettività giuridica) ai sensi delle leggi degli stati C e D, entrambe sono trattate come disregarded entities in base alle check-the-box rules dello stato A. Questa circostanza ha implicazioni importanti: le operazioni tra le disregarded entities e la controllante società B - compresi i pagamenti di canoni e dividendi alla società B - sono disconosciute ai fini fiscali dallo stato A (in pratica esse sono viste come operazioni che si verificano all'interno della stessa entità). Inoltre, in base al regime opzionale check-the-box, la società B è considerata ai fini fiscali dello stato A, come svolgente le attività effettivamente realizzate dalle società C e D. Il trasferimento dei beni intangibili dalla società A alla società B è tassabile nello stato A. Spesso, ma non invariabilmente, in strutture societarie di questo tipo, il trasferimento ha luogo a seguito di un cost-sharing agreement (CSA). In base a tale accordo, la società C è obbligata ad eseguire un buy-in payment per gli intangibili preesistenti, a favore della società A. Il pagamento d'ingresso può essere strutturato sia come un tantum che come running royalty. La società C, a seguito di quanto sopra, assume la responsabilità di rimborsare in futuro la società A per una di quota dei costi di ricerca e sviluppo ulteriore, riflettenti la quota di benefici anticipati che la società C si aspetta di derivare dai medesimi costi di ricerca e sviluppo. Per esempio, se la società C fosse responsabile del 45% dei ricavi globali e producesse il 45% del reddito operativo globale, dovrebbe attendersi di rimborsare la società A per, approssimativamente il 45% dei costi imputabili alla product area reserch and development, nel rispetto del CSA stipulato. Tutto ciò, elimina effettivamente la deduzione corrente nello stato A per quella porzione di costi inerenti l'attività di ricerca e sviluppo, rimborsati dalla società C, in base al CSA. Nonostante il fatto che la società C rimborsi la A per una quota percentuale dei suoi costi di ricerca e sviluppo, questa gode comunque di un credito d'imposta (R&D) nello stato A per l'intero ammontare dei costi di ricerca e sviluppo (inclusa la porzione rimborsata dalla società B).
In virtù dei suoi buy-in e CSA payments, la società B è considerata come proprietaria dei diritti sulla proprietà intellettuale del gruppo, al di fuori dello stato A. La società B concede in licenza detti diritti alla società C. La società C assume contrattualmente la responsabilità di produrre e vendere i prodotti del gruppo fuori dallo stato A ed assume altresì i rischi associati al business intrapreso. La società C impiega la società D come produttore su base contrattuale. In osservanza di tale accordo, la società D realizza i prodotti del gruppo per un compenso pari ai costi diretti ed indiretti di produzione, più un mark-up del 5%. L'accordo tra le società C e D specifica che la prima sostiene i rischi principali associati alla realizzazione del prodotto. Quella attuale può aver luogo nello stato D o in una filiale della società D costituita in paese in grado di offrire manodopera a basso costo. La società D include il compenso ricevuto nel proprio reddito imponibile. I prodotti realizzati sono di proprietà della società C che li distribuisce nel mondo a od attraverso entità dedite alla vendita ed alla commercializzazione in giurisdizioni presentati una più elevata fiscalità. Gli accordi contrattuali tra la società C e quelle deputate alla commercializzazione, specificano che è la prima ad assumersi i rischi principali connessi all'attività di vendita. Su questa base, le società di vendita sono compensate per i propri sforzi in ragione, però, del rischio limitato da esse assunto. Questa remunerazione è generalmente calcolata in funzione di un guadagno target sulle vendite, determinato ai fini della disciplina del transfer pricing, con riferimento ai ricavi conseguiti da società ragionevolmente comparabili, dedite al marketing ed alla distribuzione. Dunque, la società C conseguirebbe un profitto pari ai ricavi lordi delle vendite sui mercati esteri, meno: le somme pagate alla società D per la manifattura dei beni, le somme pagate alle entità preposte alla commercializzazione, le royalties pagate alla società B. Questo profitto è soggetto ad un'imposta sul reddito delle società nello stato C. Le royalties pagate alla società B dalla società C, per i diritti esteri sulla proprietà intellettuale sono deducibili nel calcolo della base imponibile della società C. Poiché lo stato C non applica una ritenuta d'imposta sulle royalties pagate e lo stato B non applicata alcun imposta sul reddito delle società, le royalties sono esenti da ritenute sia all'atto del pagamento che della ricezione. Inoltre, risulta possibile che la tassazione dello stato A gravante sulla società A con riguardo al reddito da royalties ricevuto dalla società B in ossequio delle CFC rules, sia evitata per effetto del regime opzionale check-the-box in base al quale, la società C può essere considerata disregarded entity. Ma non solo: la società C è considerata, ai fini fiscali dello stato A (e sempre grazie al regime opzionale ivi scelto) come filiale della società B. Quindi i pagamenti di royalties dalla società C alla B, sono trattati come pagamenti intercorsi all'interno di una singola società e perciò disconosciuti dal fisco dello stato A. Consentendo alle disposizioni check-the-box di operare in siffatta maniera, il Gruppo ha accesso all'opportunità di erodere la base imponibile dallo stato C, tramite la combinazione di pagamenti di royalties deducibili e l'omessa applicazione delle disposizioni CFC dello stato A, che sarebbero altrimenti applicabili al reddito da rayolaties passivamente ricevuto dalla società B. In maniera non difforme, i dividendi pagati alla società B, sono: esenti da imposizione alla fonte; lo stato B non tassa il reddito da dividendi ed infine, i pagamenti di dividendi sono disconosciuti ai fini fiscali, dallo stato A.

Riflettiamo, infine, sull'ipotesi di acquisizioni societarie a debito (e successiva sua riduzione), con impiego di intermediate holdings.

Una Multinazionale con sede principale nello stato P e con operazioni in diversi paesi, incluso lo stato L, pianifica di acquisire una società manifatturiera di successo, residente nello stato T (Target Co.) Il prezzo d'acquisto è pari ad un miliardo di euro, il cui 60% circa sarà finanziato con indebitamento bancario. Il restante 40% sarà finanziato tramite i dividendi della multinazionale non distribuiti. Al fine di eseguire l'acquisizione, la multinazionale costituisce un holding company nello stato L (L Hold Co) la quale riceve un prestito infragruppo per 400 milioni di euro. L Hold Co a sua volta, costituisce una società nello stato T (T Hold Co). T Hold Co è finanziata in parte da L Hold Co tramite strumenti finanziari ibridi (per 400 milioni di euro) ed in parte tramite indebitamento bancario (600 milioni di euro). T Hold Co acquista la Target Co ed entra nel raggruppamento fiscale con la seconda, ai fini impositivi dello stato T. Questa struttura, potenzialmente, consente al gruppo Multinazionale di raggiungere un elevato numero di benefici fiscali. La tecnica di riduzione del debito assicura che, nel rispetto delle limitazioni applicabili, i costi da interessi sul debito bancario esterno, sono dedotti dal reddito operativo della società Target tramite il regime fiscale di gruppo applicabile. L Hold Co finanzia T Hold Co con strumenti ibridi, ad esempio azioni privilegiate redimibili. Questo genere di finanziamento è trattato come debito nello stato T, mentre è considerato equity nello stato L. Come conseguenza, e nel rispetto delle limitazioni applicabili, il reddito addizionale da interessi sarà dedotto ai fini fiscali dal reddito della Target Co. Nello stesso tempo, il pagamento sarà trattato come dividendo e perciò esente in base alla legge dello stato L. Inoltre, gli interessi che L Hold Co paga sui 400 milioni di Euro di prestito infragruppo, può essere dedotto dal reddito delle altre società del gruppo operative nello stato L (nel rispetto delle limitazioni applicabili) attraverso il locale regime fiscale di gruppo, dunque riducendo alche il carico fiscale nello stato L. La struttura consente anche al gruppo di pretendere i benefici derivanti dai trattati fiscali stipulati tra lo Stato T e lo stato L, eliminando o riducendo la ritenuta dello Stato T sui pagamenti fatti dalla T Hold Co alla L Hold Co. Sul disinvestimento, le azioni in T Hold Co possono essere cedute tax- free all'acquirente. Allo stato T può essere infatti impedita la tassazione del reddito, per effetto di un eventuale DTC, mentre lo stato L esenta i capital gains su partecipazioni azionarie.

lunedì 7 luglio 2014

LUXURY REAL ESTATE MARKET A NEW YORK, IN STEALTH MODE

Gli affari si sa, necessitano di discrezione. Da qualche mese a questa parte, l' élite del capitalismo mondiale sta riscoprendo una certa attrazione per il Luxury Real Estate Market di NY. Cinesi, Russi, Brasiliani, Sud Africani (ma anche Italiani) alla ricerca di assets redditizi e relativamente sicuri, stanno riversando nella città americana centinaia di milioni di dollari (50 miliardi globalmente negli USA nel solo 2012) destinati al mercato immobiliare di altissima fascia. Qui, infatti, la bolla dei mutui subprime ha fatto precipitare il valore dei cespiti rendendoli di gran lunga più competitivi rispetto a quelli comparabili siti in Londra (i cui prezzi sono alle stelle), Dubai, Ginevra, Montecarlo, Parigi, Hong Kong. A parità di prezzo, lo spazio acquistabile a NY è ad esempio doppio rispetto a quello Londinese o Sudcoreano: Central Park,Wall Street, 20 Pine Street, Triangle Below Canal Street, Upper West Side, sono le mete preferite in grado di garantire, in un contesto di prezzi in risalita, plusvalenze su base annua anche del 30%.
Ma nello specifico, chi sono questi grandi proprietari? 
Un' intera industria di avvocati, brokers, advisers, tende costantemente a frapporsi tra la domanda e la risposta: mentre la lotta all'evasione ed all'elusione fiscale si concentra prevalentemente su quei territori noti da sempre come paradisi fiscali, ecco che nel cuore della Grande Mela si aprono spazi nei quali depositare, anzi investire, gli alti livelli di liquidità in fuga dai rischi indotti dall'incremento del monitoraggio globale del sistema finanziario/economico. Tralasciando l'ipotesi di proventi oggetto di riciclaggio, i quali prima di poter essere investiti necessitano di una pulitura la quale postula la predisposizione di passaggi in grado di ridurre il rischio di segnalazione di "operazioni sospette" - strutturati a loro volta in modo tale da far transitare il denaro dai Paesi black listed (dove è generato) verso quelli  formalmente whitelisted  in modo tale da garantirne una circolazione successiva più lineare ma che in certi casi non raccolgono istituzionalmente (e dunque non rendono disponibili) informazioni sugli assetti proprietari di alcune entità commerciali/industriali (come la Lettonia per quanto riguarda l'Europa), - ci soffermeremo invece su di un tipo di "schema societario-fiduciario" particolarmente in voga negli ultimi mesi e volto a schermare, anche a fini fiscali, la reale identità degli oligarchi amanti delle costruzioni extra lusso made in NYC. Anche negli USA esistono diverse lacune normative in materia di antiriciclaggio: basti pensare al Patriot Act che da un parte impone obblighi stringenti di segnalazione delle potenziali operazioni di ripulitura/impiego del denaro sporco agli intermediari finanziari, agli avvocati, ai brokers, ai services providers quali gatekeepers, ma dall'altra li esonera esplicitamente qualora risultino essere parti intervenienti nelle transazioni immobiliari.  Sul tema torneremo eventualmente in un altro intervento.
Ritornando al topic del nostro post, dalle statistiche riguardanti le compravendite immobiliari di lusso newyorkesi è osservabile come spesso  (nel 30% circa  dei casi) il buyer e/o il seller non siano persone fisiche, ma LLCs (Limited Liability Cormpanies) o Foreign Companies o Trusts costituiti presso i tradizionali Offshore Centers; è possibile inoltre evincere come l’impiego di tali entità sia quasi sempre predisposto non da cittadini statunitensi, bensì da investitori stranieri. Usualmente, la struttura volta a proteggere -in questo genere di transazioni- le identità delle parti del “deed” consta di una LLC costituita nel Delaware, gestita tramite una International Business Company costituita nelle British Virgin Islands, rappresentante il fund originario o l’acquisto successivo di un Trust creato presso l’Isle of Man, avente un conto bancario in Lussemburgo o in un’altra delle poche giurisdizioni nelle quali il segreto (o meglio la riservatezza) bancario (superato o in via di smantellamento in tutti quegli Stati noti un tempo per essere paradisi bancari oltre che eventualmente fiscali) seppur con molti distinguo,  resiste. C’è da dire però, che la combinazione di entità di cui sopra, settata  a mo’ di scudo delle identità personali non è né unica né rigida: ogni Tax Planner deve tenere in considerazioni una pluralità di variabili che vanno dai desiderata del cliente, alla sua nazionalità, alla presenza o meno di TIEA stipulati dallo stato in cui lo stesso risiede fiscalmente con quelli in cui le pedine che dovranno far perdere le tracce degli spostamenti di liquidità necessari all’acquisto di questo tipo di beni extra-lusso saranno create, al livello impositivo che si dovrà sostenere formando una società in un OFC piuttosto che in un altro, alla stabilità politica degli stessi, alla presenza di rapidi collegamenti terrestri, aerei, ferroviari e così via.  
Sul ruolo giocato dal Delaware sulla scacchiera internazionale quale Tax Haven, torneremo in un post ad esso dedicato; sembra invece opportuno spendere qui qualche parola sul perché le LLCs ivi costituite risultino così attraenti per i foreign investors.
NY's  Skyline
  • Le Limited Liability Companies, disciplinate dalla General Corporation Law del Delaware, rappresentano una creazione societaria ibrida in quanto connotate da alcune caratteristiche proprie delle corporations (come la limitazione della responsabilità dei soci) e da altre tipiche delle partnerships.
  • Non rappresentano entità giuridiche direttamente soggette a tassazione essendo il reddito da esse prodotto  imputato in capo ai singoli soci, a meno che  non sia generato fuori dagli USA, poiché in tale ipotesi gli stessi godono di un’esenzione totale.
  • Garantiscono poca trasparenza sugli assetti proprietari in ragione del fatto che, pur dovendo le LLCs conservare tutte le informazioni rilevanti sull’identità del management e dei soci, queste non devono essere depositate presso strutture statali né all’atto della costituzione né successivamente, salvo nel caso di richiesta esplicita da parte delle Autorità (cosa che accade molto raramente). Oltre tutto, i registri e i documenti societari non debbono essere conservarti necessariamente nel Delaware, ma possono essere spostati all’estero.
  • Garantiscono poca trasparenza sulle condizioni finanziarie/economiche/patrimoniali: infatti, non esiste un obbligo specifico di predisposizione di bilanci d’esercizio, ma solo un generico dovere (a carico dei singoli soci) di rendere alle Autorità, se richiesto, informazioni riguardanti “lo stato del business e delle finanze” che può volere dire tutto o niente: soprattutto niente, in assenza di norme riguardanti l’obbligo o meno di supportarle con registrazioni contabili.
E’ abbastanza evidente come, nel caso in cui non ci siano tasse da pagare nello stato americano (e quindi difetti l'intervento o per lo meno l'interesse delle Autorità locali), alla luce delle caratteristiche di cui sopra, per qualsiasi altro Stato risulterà estremamente difficile abbinare un’identità ad un flusso di denaro interessante detto tipo societario.
Alle LLCs, già di per sé in grado di offrire una buona dose di “ombra” agli affari immobiliari, si aggiunge un altro tassello: la costituzione di una British Virgin Islands Company.  Anche in questo caso bisogna lasciare un po’ da parte i falsi miti: non è corretto pensare che sia possibile garantirsi l’anonimato assoluto nella gestione delle proprie ricchezze  tramite una società di comodo nelle Isole Vergini Britanniche come in qualsiasi altro Offshore Center. E’ corretto viceversa pensare di poter creare uno strato aggiuntivo a copertura della propria identità, tale da rendere più difficile (ma non impossibile) la ricerca del final beneficial owner della sostanza economica delle transazioni eseguite, tramite le entità create appositamente per allargare numericamente con strutture a geometria giuridica variabile  -sì da rendere più complesse le operazioni di cooperazione tributaria internazionale-  i targets (dislocati in giurisdizioni differenti) delle autorità fiscali interessate. I motivi per scegliere di creare una shell company in questo territorio piuttosto che altrove sono diversi. Ne evidenziamo qualcuno:
·    La valuta ufficiale è l’ US Dollar. Ciò significa che il governo locale non ha alcuna possibilità di modificarne unilateralmente il valore.
·        E’ un baliato della Regina d’Inghilterra, politicamente molto stabile.
·     E’ una giurisdizione di common law, in cui le riforme sensibili (finanza, banca, diritto commerciale) hanno origine solo previa consultazione, o meglio concertazione, con gli operatori economici locali.
·        E’ facilmente raggiungibile per via marittima ed aerea; offre sistemi moderni di telecomunicazione.
·      Il BVI Business Companies Act, approvato nel 2004 ed in vigore dal 1° Gennaio 2005 (emendato nel 2013), ha eliminato ogni distinzione tra le “local companies” (operanti nel mercato domestico) e le “offshore companies” (precedentemente limitate al solo business internazionale). Grazie alla normativa di cui sopra, attualmente esiste un solo tipo (diversamente declinabile come vedremo) di BVI Business Company, la quale continua ad essere esente da tasse ed a godere di tutti benefici previsti dalla disciplina previgente.
·     Da un punto di vista meramente fiscale (che poco ha a che vedere con l’anonimato) è da evidenziare che: la BVI Business Company è esente da imposte sul reddito, da imposte su dividendi, interessi, canoni, royalties, capital gains, comunque realizzati. Non sono previste imposte sulle successioni o sulle donazioni; i negozi giuridici relativi al trasferimento di un qualsiasi tipo di asset, azioni o altre securities ad una o da una BVI BC sono esenti da imposta di bollo, con la sola eccezione delle transazioni aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà su terreni delle BVI.
Come dicevamo poco sopra, ciò che si ricerca combinatamente al risparmio d’imposta è la “confidenzialità” e se possibile l’anonimato. A tal proposito è possibile indicare gli aspetti salienti offerti dalla giurisdizione del baliato: i beneficial owners, gli amministratori, gli azionisti  della company ivi costituita non sono indicati in documenti pubblici. Il Registro dei soci, quello degli amministratori e tutti i verbali e le delibere della società sono tenuti dal Registered Agent (Rappresentante Registrato) e disponibili per le ispezioni degli azionisti (ma come vedremo l’azionista può essere anche uno solo) e delle Autorità locali. Più precisamente: i verbali e le delibere dell’assemblea dei soci, nonché i verbali e le delibere degli amministratori o del consiglio di amministrazione, possono essere tenuti o presso la sede del rappresentante registrato o in altro/i luogo/luoghi interno/i o esterno/i alle isole, in base a quanto stabilito dagli amministratori. I soli documenti pubblici sono l’Atto Costitutivo e lo Statuto della società: ma questi, normalmente, non contengono alcuna indicazione circa l’identità degli azionisti, degli amministratori e dei beneficial owners della company. Una BVI BC richiede la presenza minima di un owner, di un azionista e di un solo amministratore, cariche che possono essere ricoperte dalla stessa persona fisica o giuridica.  Le assemblee non debbono necessariamente tenersi sul territorio insulare ma possono svolgersi anche per via telefonica/telematica.  
Analizziamo ora, più nello specifico, gli obblighi dichiarativi (e vedremo come pubblicamente i nomi degli azionisti/proprietari non compaiono mai).
La richiesta di costituzione di una BVI BC deve essere presentata al locale responsabile della tenuta del Registro delle Imprese, allegando:
·        L’atto costitutivo sottoscritto dal rappresentante registrato, quale fondatore (questo ruolo è assunto da società che forniscono servizi in tal senso);
·       Tranne nel caso di “unlimited company” non autorizzata ad emettere azioni, uno statuto sottoscritto dal rappresentante registrato, quale fondatore;
·        Un documento nella forma prevista dalla legge, sottoscritto dal rappresentante registrato, contente il proprio consenso ad operare come tale;
·        Ulteriori documenti in quanto prescritti.
·   La richiesta di costituzione può essere presentata solo ed esclusivamente dal rappresentante registrato. Questo è la persona indicata nell’atto costitutivo come primo rappresentante registrato della company.
·        Nel caso in cui siano rispettate le formalità prescritte dalla legge, il responsabile del Registro deve: registrare i vari documenti; attribuire un numero unico alla società; emettere un certificato di avvenuta costituzione della società nelle forme previste dalla legge. Il certificato rappresenta l’evidenza conclusiva che: tutti i requisiti previsti dalla legge ai fini della costituzione sono stati rispettati; la società è stata costituita ufficialmente nel giorno, mese ed anno riportati nello stesso.
·        L’Atto Costitutivo della società deve contenere: il nome della company; l’indicazione se la società sia limited by shares, by guarantee ecc.; l’indirizzo della prima sede legale; il nome del primo rappresentante registrato; il numero massimo delle azioni che possono essere emesse, il loro valore, le categorie, i diritti,  i privilegi loro assegnati ed altre informazioni inerenti l’ eventuale presenza o emissione di azioni al portatore. Queste, però, non possono più circolare liberamente ma ne è imposta la immobilizzazione tramite la regolamentazione della custodia.  Da Luglio 2012, non solo i custodi ma anche i rappresentanti registrati delle companies emittenti detta categoria di azioni, devono tenere informazioni complete sui relativi possessori.
·   La società deve tenere (dunque non depositare presso pubblici registri) un registro dei soci contenente: i nomi e gli indirizzi dei soci detentori di azioni nominative della società; il numero di ogni categoria di azioni nominative detenute da ogni azionista; informazioni relative all’eventuale detenzione di azioni al portatore; i nomi e gli indirizzi delle persone che eventualmente siano soci fideiussori della società; i nomi e gli indirizzi degli eventuali soci illimitatamente responsabili; la data a partire dalla quale il nome di ogni socio è stato inserito nel registro; la data a partire dalla quale ognuno di essi ha cessato di essere tale. Le eventuali trasgressioni, sono punite con una multa di 1. 000 dollari, importo non proprio in grado di dissuadere coloro che volessero fare i furbi.
Inoltre, ogni società deve avere costantemente, una sede legale nelle Virgin Islands. Essa è: quella indicata come prima sede legale nell’atto costitutivo, depositato come sopra; quella eventualmente indicata nelle dichiarazioni di modifica depositate presso il Registro. Fondamentale è che la sede legale abbia un indirizzo fisico nelle Isole e se coincidente con quello del rappresentante registrato, deve essere specificato nell’Atto Costitutivo iniziale o nelle successive modifiche. Il ruolo di “rappresentante registrato” (il quale per effetto della Due Diligence imposta dalla disciplina sul riciclaggio deve conoscere confidenzialmente il beneficial owner per conto del quale opera) può essere svolto solo se si è in possesso della licenza  prevista “Management and Company Act 1990” o della licenza  regolamentata dalla “Banks and Trust Companies Act 1990”.Ogni società deve tenere presso esso:
·        l’ Atto costitutivo e lo Statuto della company;
·        il Registro dei Soci contenente le informazioni di cui sopra o una sua copia;
·        il Registro degli Amministratori di cui sopra o una sua copia;
·        Copia degli atti e di documenti depositati nei precedenti 10 anni.
Particolare è il fatto che le informazioni che la società è tenuta a registrare, possano essere predisposte “in forma scritta” o parzialmente/totalmente in formato elettronico nel rispetto dell’Eletronic Transaction Act locale. Tra la documentazione che la BVI BC è chiamata a predisporre, rientrano anche i “financial records”, i quali debbono essere tenuti: in maniera sufficiente a spiegare le transazioni societarie; in modo da determinare la posizione finanziaria della company, in ogni tempo, con “ragionevole” accuratezza.  L’eventuale sanzione per la violazione di tale obbligo, ammonta a $ 10.000,00 dollari. E’ interessante notare come, diversamente da quanto stabilito per i registri di cui sopra, non è imposto il mantenimento di tali informazioni nelle BVI: ciò vuol dire che il luogo presso il quale custodire le scritture contabili può essere scelto liberamente dai proprietari della Company, che continuano a godere del beneficio di non dover depositare né rendere pubblici i dati commerciali e finanziari della stessa. Infine, dal 2005 non è richiesto di specificare l’oggetto sociale né nell’Atto Costitutivo né nello Statuto; su base volontaria è possibile, tuttavia, scegliere di costituire un tipo specifico di “Restricted Purpose Company”.  C’è un altro aspetto che potrebbe far propendere per la costituzione di una BVI BC: nel caso in cui un Governo straniero o un’Autorità di un’altro Paese dovesse predisporre il sequestro delle azioni o di qualsiasi altro “interest” presente nella società, in conseguenza di nazionalizzazioni, espropriazioni o dell’applicazione di misure patrimonialmente  restrittive anche di natura fiscale, l’azionista o la società medesima possono presentare alla BVI Court un’istanza volta ad ottenere l’emanazione di un’ordinanza che autorizzi la Company a disconoscere il sequestro e a continuare a trattare la persona destinataria dell’originario provvedimento restrittivo,  come azionista.  Inoltre, in linea di principio, acquistare -nel caso di specie- un appartamento extra-lusso tramite una LLC o direttamente tramite una differente offshore entity ha un altro vantaggio: nel caso in cui si volesse cedere la proprietà dell’immobile, sarebbe sufficiente trasferire la proprietà della società offshore –holding (nella struttura societaria ipotizzata sopra, coinciderebbe con la BC dell BVI controllante la LLC); viceversa, nel caso in cui fosse direttamente la persona fisica ad acquistare e successivamente a rivendere l’immobile, la stessa sarebbe costretta a stipulare per lo meno  due “deed” in cui compare il proprio nome, lasciando per strada diverse tracce documentali pubbliche. Quindi: mentre il deed comparirebbe nei pubblici registri immobiliari, il trasferimento della BVI BC, comporterebbe una doppia annotazione ne registro dei soci vale a dire, l’iscrizione del nuovo socio e la cancellazione del vecchio e come sappiamo detto documento non è pubblico bensì depositato presso la sede sociale e/o la sede del “rappresentante registrato”.
Oltre a considerare la LLC controllata da un BVI BC, abbiamo ipotizzato che questa rappresenti il fund di un trust dell’Isola di Man. In linea generale, in questa giurisdizione i Trusts si distinguono in Privati, Pubblici e “Bare”: solo per i primi non è previsto un pubblico registro, mentre per i secondi (come ad esempio i charitable trusts) addirittura si dispone la supervisione di Her Majesty’s Attorney-General dell’isola. Il Bare “trust” si caratterizza, invece,  per il fatto che il trustee detiene semplicemente una o più proprietà, rispetto alle quali non ha poteri o discrezionalità e che deve semplicemente consegnare a richiesta del beneficiario. Relativamente alle informazioni che chi desidera anonimato rischia di lasciare disseminate sull’isola, bisogna sapere che:
·        L’Anti Money - Laundering Law del luogo, stabilisce che la persona (anche giuridica) che conduce un “business rilevante” è da considerare essa stessa “rilevante”, ragion per cui è tenuta ad applicare la customer due diligence; tra i businesses rilevanti rientra la prestazione di servizi in materia di trust. Ne consegue che quando la customer due diligence è applicata, il trust services provider è obbligato ad identificare sia il settlor, sia ogni altro beneficiario del trust noto.
·    Nell’Isle of Man, la fornitura di servizi in materia di Trusts è altresì considerata attività “regolamentata”, il che significa che quelle persone che svolgono tale professione “by a way of business” devono generalmente possedere una licenza emessa dalla FSC. Ci sono circa 129 trust services providers sull’isola, che si occupano di circa 20.000 trusts.  L’FSC, nel suo ruolo di supervisore del settore conduce ispezioni in sede volte a controllare il rispetto della disciplina anti riciclaggio ed anti terrorismo, il rispetto dell’identificazione dei clienti e del mantenimento delle informazioni sull’origine dei fondi e dei valori conferiti nel trust.
·   A fronte degli ostacoli di cui sopra, esistono alcuni vantaggi fiscali:  infatti secondo le disposizioni tributarie dell’Isola, i trustees (almeno due se persone fisiche, uno se trust service provider)di trusts che hanno come beneficiari cittadini locali o che guadagnano redditi da fonti insulari sono tenuti a presentare una dichiarazione dei redditi. Tuttavia, se un trust non ha come beneficiario/i cittadini dell’Isola e non vanta fonti reddituali in loco, non saranno tenuti a corrispondere alcuna imposta sul trust, anche nel caso in cui essi siano ivi residente e gli assets ivi gestiti. Spesso, il trustee (o i trusteess) cercherà di ottenere da parte delle autorità fiscali una dichiarazione attestante l’assenza di obblighi tributari, procedura questa che presuppone il deposito presso le stesse di una copia del deed istitutivo del trust e la compilazione di un questionario che include l’indicazione: del nome del trust, dei nomi e degli indirizzi dei trustees (se persone fisiche ne servono almeno due, una sola nel caso di persona giuridica), del settlor (ma solo se residente), del tipo di trust, della presenza o meno di beneficiari locali e di informazioni su tutti coloro i quali agiscono in qualità di trustees.  
·        Se una persona non fornisce servizi in materia di trust “by way of business”, gli obblighi di identificazione imposti dall’anti-money laureding act non si applicano; tuttavia i principi di common law presuppongo che il trustee sia sempre in grado di identificare il/i beneficiario/i ed il settlor sarà identificato tramite deed.  Un trustee deve essere in grado, in ogni momento, di indicare un beneficiario, tramite informazioni inerenti l’operatività del trust (non solo informazioni contabili e deed, ma anche atti di trasferimento della proprietà dal settlor al trust). Può inoltre verificarsi il caso di un trust in cui, il settlor decida di sottoporlo alla disciplina dell’Isola, ma che non abbia alcun collegamento al di fuori della scelta del regime normativo: in tale ipotesi, verosimilmente, nessuna informazione riconducibile a tale tipo di operazione sarà disponibile sull’Isola.
 Prima di costituire un’entità fiscalmente sensibile, quale elemento di un più ampio progetto di operatività offshore, bisogna senz’altro verificare quale tipo di relazioni fiscali intercorrano tra la/le giurisdizione/i interessate dal piano di “occultamento” dell’identità del/dei soggetto/i interessati nei vari tipi di transazioni e lo stato in cui lo/gli stesso/i sia/siano fiscalmente residente/i.  In particolar modo, sarà opportuno verificare l’avvenuta stipula di TIEAs (Tax Information Exchange Agreements) e/o FACTAs (Foreign Account Tax Compliance Acts). Lo scambio di informazioni tra stati, elemento cruciale nella lotta alla Tax Base Erosion ed al Profit Shifting, trova il proprio fondamento nell’articolo 26 del Modello OCSE, il quale specifica come la condivisione delle informazioni fiscali, possa avvenire in via automatica, su richiesta o spontaneamente. Ad esempio, l’Italia ha sottoscritto un TIEA con l’Isola di Man, non ancora in vigore, in cui le parti si impegnano a collaborare ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo, solo su richiesta. Questo tipo di cooperazione è un po’ più intensa di quella esistente in presenza di uno scambio spontaneo (in passato mai nessun OFC ha mai contattato le Autorità di una High Tax Jurisdiction per segnalare la presenza di evasori, proprio perché detti territori/stati hanno fondato per decenni la propria esistenza e sopravvivenza economica sull’ “industria del segreto” e su di un sistema di imposizione particolarmente friendly per gli investitori stranieri) ma più blanda di quella garantita da uno automatico.  La richiesta, generalmente scritta, deve essere il più possibile dettagliata e circostanziata ed è avanzabile solo previo utilizzo, da parte dello Stato Richiedente, di tutti i mezzi a disposizione sul proprio territorio strumentale  al recupero delle informazioni desiderate. In particolar modo, la domanda  deve contenere:
·        I dati relativi al contribuente sottoposto a verifica e agli eventuali intermediari coinvolti nella transazione;
·        i motivi per i quali l’informazione è richiesta;
·        la natura del procedimento di verifica;
·        le imposte e il periodo fiscale oggetto di verifica;
·        l’informazione in concreto richiesta e la motivazione sulla sua pertinenza;
·        l’uso a cui l’informazione, una volta ricevuta, è destinata;
·        la disposizione convenzionale in virtù della quale l’informazione è richiesta.
Quindi è facile comprendere che, in assenza di informazioni di partenza particolarmente dettagliate, per lo Stato richiedente, è un po’ come cercare un ago in un pagliaio. Anche perché, qualora le informazioni richieste non fossero registrate –nello Stato richiesto- in pubblici registri, quindi non fossero nella disponibilità delle Autorità locali, queste dovrebbero acquisire i dati presso gli intermediari che o in virtù della due diligence o in virtù di disposizioni ordinarie (cioè non connesse al riciclaggio) siano tenuti ad identificare per lo meno il beneficial owner. Il che ovviamente potrà richiedere molto tempo, rendendo più complessa o per lo meno rallentando l’attività d’indagine delle Autorità dello Stato richiedente.
Un ulteriore elemento –al quale abbiamo fatto cenno- appare utile a far calare la nebbia sulla fitta trama di transazioni finanziarie, societarie, immobiliari sopra descritte:  l’operatività della LLC (ed eventualmente della BVI BC) tramite c/c bancario lussemburghese. Bisogna, però fare attenzione: pur essendo il Lussemburgo –ancora oggi- una delle giurisdizioni meno cooperative al mondo in materia tributaria, non rappresenta più quel bunker impenetrabile di segreti impenetrabile che è stato per moltissimi anni. Tuttavia, coloro i quali creano schemi societari – fiduciari attivabili nell’ambito delle acquisizioni immobiliari del tipo trattato in questo post, ancora oggi tendo a sfruttare le caratteristiche generali del sistema bancario del Granducato, tra le quali va annoverata la possibilità di aprire conti cifrati. In presenza di un c/c cifrato (identificato con un codice alfanumerico), l’identità del relativo titolare non è nota all’intero staff della banca, ma soltanto ad un numero ristretto di persone che possono decifrarlo avendo accesso al cosiddetto “ufficio cifra” della banca, presso cui sono conservati tutti i cartellini con i nomi dei clienti ai quali i codici medesimi sono associati.  Tutte le transazioni riguardanti questo genere di conti, sono eseguite inserendo (tramite digitazione) nei circuiti bancari  il relativo codice alfanumerico e non  l’identità dei rispettivi titolari. Dal 2010, però, tutti i conti cifrati esistenti in Lussemburgo sono sottoposti alle procedure di due diligence, le quali impongono che l’identità dei clienti sia sempre nota alle persone che necessitano di conoscerla in virtù di specifiche disposizioni normative. L’accesso alle informazioni –presupposto indispensabile per una successiva condivisione- da parte delle autorità lussemburghesi è un tema abbastanza complesso. Semplificando, si può dire che:
·        Nell’ambito dei trattati internazionali conclusi prima di Marzo 2009 e successivamente non aggiornati, le autorità possono chiedere ai contribuenti e alle terze parti, qualsiasi tipo di informazione tranne quelle bancarie e assicurative
·   Nell’ambito delle convenzione e dei protocolli esistenti ed aggiornati ovvero conclusi da Marzo 2009 in poi, le autorità possono chiedere ai contribuenti e alle terze parti, qualsiasi tipo di informazione comprese quelle bancarie ed assicurative.
·   L’accesso alle informazioni bancarie è impossibile nel caso in cui il trattato con il Paese richiedente non lo preveda esplicitamente (situazione riscontrata in 32 trattati di cui è parte il Lussemburgo).
·      Ad oggi, è particolarmente diffusa la pratica che vede le Autorità locali accettare dalle banche dati incompleti: la parzialità depotenzia –evidentemente- la loro significatività in termini giuridici, dunque il loro valore probatorio.
·    Le Autorità lussemburghesi, raramente accettano di condividere dati bancari di soggetti o persone residenti nel Granducato.
·  Le Autorità lussemburghesi, hanno –più volte- dichiarato di non voler condividere le informazioni bancarie, venutesi a formare in periodi antecedenti la data della sigla di accordi/trattati internazionali, anche se relative a periodi di imposta ad essa successivi ed anche nel caso di immediata disponibilità dei dati.
·     Qualora venissero richieste informazioni su di un c/c bancario del Granducato riconducibile ad una società residente in una terza giurisdizione ed i cui azionisti fossero residenti nella giurisdizione richiedente, sarebbe ragionevole supporre (viste le statistiche) che le stesse avanzerebbero richiesta di conferma scritta alle Autorità interpellanti, circa il fatto di aver preventivamente utilizzato tutti i mezzi nelle loro disponibilità, tra i quali la richiesta delle stesse alla giurisdizione terza, per ottenere le informazioni di cui trattasi.
·   La Corte Lussemburghese con la Decision Number 30644C del 12 Luglio 2012 ha inaugurato un filone interpretativo, tra i più restrittivi al mondo, del requisito della prevedibile rilevanza delle informazioni richieste; rilevanza che è il presupposto per la disclosure delle stesse a favore delle Autorità richiedenti.
·  Le Autorità lussemburghesi, rifiutano sistematicamente di trasmettere liste clienti di società, in quanto ritengono tali richieste fishing expeditions e l’eventuale inoltro condotta potenzialmente lesiva del segreto commerciale.
Dopo aver valutato tutte queste variabili, non resta che godersi il proprio Penthouse, sorseggiando un Manhattan.

Ah, dimenticavo una cosa: l’Italia non ha sottoscritto (ad oggi) alcun TIEA con le Isole Vergini Britanniche, dunque se siete interessati …. J