venerdì 29 marzo 2019

OOPS...GOLDMAN SACHS DID IT AGAIN


Premessa: alcuni links interni non funzionano vista la migrazione del blog. Tuttavia, è sufficiente inserire l’argomento desiderato nella barra in alto a sinistra.
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In questi 18 mesi, letti alcuni papers scientifici, visti i dati sugli esiti delle ICOs, vista la storia giudiziaria di alcuni personaggi, visto il reiterato uso mistificatore e furbesco del termine "rivoluzione", vista la contemporanea consumazione di condotte proprie delle più classiche frodi finanziarie (Ponzi schemes, painting the tape, front running, quote matching, wash trading, cornering, short squeezing, bear raiding, spoofing, fomenting, pegging, pump and dump, short and distort, boiler room) vista l'espressione di giudizi finanziari elaborati unicamente in base all' hype o alla FOMO del momento e testate le infrastrutture dei mercati ho espresso numerosi commenti critici sull' ecosistema truffaldino delle cripto, Ad oggi, continuo a pensare che una maxi-purga giudiziaria sia la conditio sine qua non per poter considerare gli attori di questo palcoscenico finanziario (e forse in futuro industriale) meritevoli di un qualsivoglia inflow di capitali.
Personalmente, ritengo di esser stato legittimato a muovere le critiche di cui sopra avendo per anni analizzato e criticato su questo blog le frodi degli istituzionali "tradizionali" alcuni dei quali restano identici a loro stessi anche col passare degli anni. A volte qualcuno ritorna ed infatti, oggi parliamo di Goldman Sachs International (GSI).
Qualche anno fa avevo esposto i dettagli di una bad practice della predetta consistente nella sparizione dei dati relativi a qualche miliardo di eventi riportabili ovvero da comunicare obbligatoriamente alle autorità preposte ed inerenti alle operazioni sui mercati (trades): clicca qui; qui e qui .
Ieri, la FCA inglese ha sanzionato GSI in quanto dal 5 Novembre 2007 al 31 Marzo 2017 la banca ha:
  • omesso di riportare 204.100.000 (trattasi di stima) transazioni in aggiunta ad altre 9.500.000 soggette ad un reporting diverso da quello interessante le prime;
  •  omesso di adottare delle misure opportune al fine di evitare la comunicazione -alle autorità- di transazioni mai effettuate o effettuate ma non soggette ad attività di reporting circostanza questa verificatasi invece per circa 6.600.000 transazioni.

Il totale delle operazioni interessate da errori ed/od omissioni ammonta a circa 220.200.000
Questi reports, obbligatori, servono a fornire alla FCA -o alla magistratura inquirente- i dati necessari a garantire l’integrità dei mercati nonché a scoprire eventuali casi di market abuse, insider trading, market manipulation nonché ad indentificare eventuali rischi latenti ed emergenti
GSI, nel corso dello stesso periodo di tempo, ha comunicato circa 1.500.000.000 di operazioni il che significa che quelle interessate da errori ed omissioni rappresentino il 15% circa del totale.
Come dicevamo sopra GSI, nel corso dello stesso periodo, ha omesso di organizzare e controllare la propria attività di reporting per il tramite di adeguati sistemi di risk management come richiesto dalla MIFID. Si tratta di irregolarità consistenti visto che nel corso di questi 10 anni la FCA ha più volte fatto presente alla banca l’esigenza di assicurare il dispiegamento di sistemi e controlli volti a garantire un’attività di reporting accurata e completa. La multa irrogata ammonta a  £49,063,900. In questi anni, per le medesime violazioni, sono state sanzionate dalla FCA anche altri istituzionali tra i quali: UBS AG, Merrill Lynch International (MLI), Deutsche Bank AG, Royal Bank of Scotland (RBS), James Sharp & Co, Plus500UK, City Index Limited, Société Générale, Commerzbank AG, Instinet Europe Limited, Getco Europe Limited, Credit Suisse, Barclays, Capital Securities Limited, Barclays Bank Plc.
Disporre di dati accurati è fondamentale in quanto le autorità  necessitano di conoscere chi negozi quali strumenti e quando. I dati devono contenere, tra gli altri, i seguenti elementi:
  • informazioni circa gli strumenti scambiati;
  • a società che abbia preso in carica il trade;
  • dati relativi al compratore ed al venditore;
  • data/l’ora del trade (gli istituzionali devono provvedere alla cosiddetta “Clock Synchronisation” come definita nelle “Guidelines” dell’ ESMA.