Gli affari si sa, necessitano di discrezione. Da qualche mese a questa parte, l' élite del capitalismo mondiale sta riscoprendo una certa attrazione per il Luxury Real Estate Market di NY. Cinesi, Russi, Brasiliani, Sud Africani (ma anche Italiani) alla ricerca di assets redditizi e relativamente sicuri, stanno riversando nella città americana centinaia di milioni di dollari (50 miliardi globalmente negli USA nel solo 2012) destinati al mercato immobiliare di altissima fascia. Qui, infatti, la bolla dei mutui subprime ha fatto precipitare il valore dei cespiti rendendoli di gran lunga più competitivi rispetto a quelli comparabili siti in Londra (i cui prezzi sono alle stelle), Dubai, Ginevra, Montecarlo, Parigi, Hong Kong. A parità di prezzo, lo spazio acquistabile a NY è ad esempio doppio rispetto a quello Londinese o Sudcoreano: Central Park,Wall Street, 20 Pine Street, Triangle Below Canal Street, Upper West Side, sono le mete preferite in grado di garantire, in un contesto di prezzi in risalita, plusvalenze su base annua anche del 30%.
Ma nello specifico, chi sono questi grandi proprietari?
Un' intera industria di avvocati, brokers, advisers, tende costantemente a frapporsi tra la domanda e la risposta: mentre la lotta all'evasione ed all'elusione fiscale si concentra prevalentemente su quei territori noti da sempre come paradisi fiscali, ecco che nel cuore della Grande Mela si aprono spazi nei quali depositare, anzi investire, gli alti livelli di liquidità in fuga dai rischi indotti dall'incremento del monitoraggio globale del sistema finanziario/economico. Tralasciando l'ipotesi di proventi oggetto di riciclaggio, i quali prima di poter essere investiti necessitano di una pulitura la quale postula la predisposizione di passaggi in grado di ridurre il rischio di segnalazione di "operazioni sospette" - strutturati a loro volta in modo tale da far transitare il denaro dai Paesi black listed (dove è generato) verso quelli formalmente whitelisted in modo tale da garantirne una circolazione successiva più lineare ma che in certi casi non raccolgono istituzionalmente (e dunque non rendono disponibili) informazioni sugli assetti proprietari di alcune entità commerciali/industriali (come la Lettonia per quanto riguarda l'Europa), - ci soffermeremo invece su di un tipo di "schema societario-fiduciario" particolarmente in voga negli ultimi mesi e volto a schermare, anche a fini fiscali, la reale identità degli oligarchi amanti delle costruzioni extra lusso made in NYC. Anche negli USA esistono diverse lacune normative in materia di antiriciclaggio: basti pensare al Patriot Act che da un parte impone obblighi stringenti di segnalazione delle potenziali operazioni di ripulitura/impiego del denaro sporco agli intermediari finanziari, agli avvocati, ai brokers, ai services providers quali gatekeepers, ma dall'altra li esonera esplicitamente qualora risultino essere parti intervenienti nelle transazioni immobiliari. Sul tema torneremo eventualmente in un altro intervento.
Ritornando al topic del nostro post, dalle statistiche riguardanti le compravendite immobiliari di lusso newyorkesi è osservabile come spesso (nel 30% circa dei casi) il buyer e/o il seller non siano persone fisiche, ma LLCs (Limited Liability Cormpanies) o Foreign Companies o Trusts costituiti presso i tradizionali Offshore Centers; è possibile inoltre evincere come l’impiego di tali entità sia quasi sempre predisposto non da cittadini statunitensi, bensì da investitori stranieri. Usualmente, la struttura volta a proteggere -in questo genere di transazioni- le identità delle parti del “deed” consta di una LLC costituita nel Delaware, gestita tramite una International Business Company costituita nelle British Virgin Islands, rappresentante il fund originario o l’acquisto successivo di un Trust creato presso l’Isle of Man, avente un conto bancario in Lussemburgo o in un’altra delle poche giurisdizioni nelle quali il segreto (o meglio la riservatezza) bancario (superato o in via di smantellamento in tutti quegli Stati noti un tempo per essere paradisi bancari oltre che eventualmente fiscali) seppur con molti distinguo, resiste. C’è da dire però, che la combinazione di entità di cui sopra, settata a mo’ di scudo delle identità personali non è né unica né rigida: ogni Tax Planner deve tenere in considerazioni una pluralità di variabili che vanno dai desiderata del cliente, alla sua nazionalità, alla presenza o meno di TIEA stipulati dallo stato in cui lo stesso risiede fiscalmente con quelli in cui le pedine che dovranno far perdere le tracce degli spostamenti di liquidità necessari all’acquisto di questo tipo di beni extra-lusso saranno create, al livello impositivo che si dovrà sostenere formando una società in un OFC piuttosto che in un altro, alla stabilità politica degli stessi, alla presenza di rapidi collegamenti terrestri, aerei, ferroviari e così via.
Sul ruolo giocato dal Delaware sulla scacchiera internazionale quale Tax Haven, torneremo in un post ad esso dedicato; sembra invece opportuno spendere qui qualche parola sul perché le LLCs ivi costituite risultino così attraenti per i foreign investors.
NY's Skyline |
- Le Limited Liability Companies, disciplinate dalla General Corporation Law del Delaware, rappresentano una creazione societaria ibrida in quanto connotate da alcune caratteristiche proprie delle corporations (come la limitazione della responsabilità dei soci) e da altre tipiche delle partnerships.
- Non rappresentano entità giuridiche direttamente soggette a tassazione essendo il reddito da esse prodotto imputato in capo ai singoli soci, a meno che non sia generato fuori dagli USA, poiché in tale ipotesi gli stessi godono di un’esenzione totale.
- Garantiscono poca trasparenza sugli assetti proprietari in ragione del fatto che, pur dovendo le LLCs conservare tutte le informazioni rilevanti sull’identità del management e dei soci, queste non devono essere depositate presso strutture statali né all’atto della costituzione né successivamente, salvo nel caso di richiesta esplicita da parte delle Autorità (cosa che accade molto raramente). Oltre tutto, i registri e i documenti societari non debbono essere conservarti necessariamente nel Delaware, ma possono essere spostati all’estero.
- Garantiscono poca trasparenza sulle condizioni finanziarie/economiche/patrimoniali: infatti, non esiste un obbligo specifico di predisposizione di bilanci d’esercizio, ma solo un generico dovere (a carico dei singoli soci) di rendere alle Autorità, se richiesto, informazioni riguardanti “lo stato del business e delle finanze” che può volere dire tutto o niente: soprattutto niente, in assenza di norme riguardanti l’obbligo o meno di supportarle con registrazioni contabili.
E’ abbastanza evidente come, nel caso in cui non ci siano tasse da pagare nello stato americano (e quindi difetti l'intervento o per lo meno l'interesse delle Autorità locali), alla luce delle caratteristiche di cui sopra, per qualsiasi altro Stato risulterà estremamente difficile abbinare un’identità ad un flusso di denaro interessante detto tipo societario.
Alle LLCs, già di per sé in grado di offrire una buona dose di “ombra” agli affari immobiliari, si aggiunge un altro tassello: la costituzione di una British Virgin Islands Company. Anche in questo caso bisogna lasciare un po’ da parte i falsi miti: non è corretto pensare che sia possibile garantirsi l’anonimato assoluto nella gestione delle proprie ricchezze tramite una società di comodo nelle Isole Vergini Britanniche come in qualsiasi altro Offshore Center. E’ corretto viceversa pensare di poter creare uno strato aggiuntivo a copertura della propria identità, tale da rendere più difficile (ma non impossibile) la ricerca del final beneficial owner della sostanza economica delle transazioni eseguite, tramite le entità create appositamente per allargare numericamente con strutture a geometria giuridica variabile -sì da rendere più complesse le operazioni di cooperazione tributaria internazionale- i targets (dislocati in giurisdizioni differenti) delle autorità fiscali interessate. I motivi per scegliere di creare una shell company in questo territorio piuttosto che altrove sono diversi. Ne evidenziamo qualcuno:
· La valuta ufficiale è l’ US Dollar. Ciò significa che il governo locale non ha alcuna possibilità di modificarne unilateralmente il valore.
· E’ un baliato della Regina d’Inghilterra, politicamente molto stabile.
· E’ una giurisdizione di common law, in cui le riforme sensibili (finanza, banca, diritto commerciale) hanno origine solo previa consultazione, o meglio concertazione, con gli operatori economici locali.
· E’ facilmente raggiungibile per via marittima ed aerea; offre sistemi moderni di telecomunicazione.
· Il BVI Business Companies Act, approvato nel 2004 ed in vigore dal 1° Gennaio 2005 (emendato nel 2013), ha eliminato ogni distinzione tra le “local companies” (operanti nel mercato domestico) e le “offshore companies” (precedentemente limitate al solo business internazionale). Grazie alla normativa di cui sopra, attualmente esiste un solo tipo (diversamente declinabile come vedremo) di BVI Business Company, la quale continua ad essere esente da tasse ed a godere di tutti benefici previsti dalla disciplina previgente.
· Da un punto di vista meramente fiscale (che poco ha a che vedere con l’anonimato) è da evidenziare che: la BVI Business Company è esente da imposte sul reddito, da imposte su dividendi, interessi, canoni, royalties, capital gains, comunque realizzati. Non sono previste imposte sulle successioni o sulle donazioni; i negozi giuridici relativi al trasferimento di un qualsiasi tipo di asset, azioni o altre securities ad una o da una BVI BC sono esenti da imposta di bollo, con la sola eccezione delle transazioni aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà su terreni delle BVI.
Come dicevamo poco sopra, ciò che si ricerca combinatamente al risparmio d’imposta è la “confidenzialità” e se possibile l’anonimato. A tal proposito è possibile indicare gli aspetti salienti offerti dalla giurisdizione del baliato: i beneficial owners, gli amministratori, gli azionisti della company ivi costituita non sono indicati in documenti pubblici. Il Registro dei soci, quello degli amministratori e tutti i verbali e le delibere della società sono tenuti dal Registered Agent (Rappresentante Registrato) e disponibili per le ispezioni degli azionisti (ma come vedremo l’azionista può essere anche uno solo) e delle Autorità locali. Più precisamente: i verbali e le delibere dell’assemblea dei soci, nonché i verbali e le delibere degli amministratori o del consiglio di amministrazione, possono essere tenuti o presso la sede del rappresentante registrato o in altro/i luogo/luoghi interno/i o esterno/i alle isole, in base a quanto stabilito dagli amministratori. I soli documenti pubblici sono l’Atto Costitutivo e lo Statuto della società: ma questi, normalmente, non contengono alcuna indicazione circa l’identità degli azionisti, degli amministratori e dei beneficial owners della company. Una BVI BC richiede la presenza minima di un owner, di un azionista e di un solo amministratore, cariche che possono essere ricoperte dalla stessa persona fisica o giuridica. Le assemblee non debbono necessariamente tenersi sul territorio insulare ma possono svolgersi anche per via telefonica/telematica.
Analizziamo ora, più nello specifico, gli obblighi dichiarativi (e vedremo come pubblicamente i nomi degli azionisti/proprietari non compaiono mai).
La richiesta di costituzione di una BVI BC deve essere presentata al locale responsabile della tenuta del Registro delle Imprese, allegando:
· L’atto costitutivo sottoscritto dal rappresentante registrato, quale fondatore (questo ruolo è assunto da società che forniscono servizi in tal senso);
· Tranne nel caso di “unlimited company” non autorizzata ad emettere azioni, uno statuto sottoscritto dal rappresentante registrato, quale fondatore;
· Un documento nella forma prevista dalla legge, sottoscritto dal rappresentante registrato, contente il proprio consenso ad operare come tale;
· Ulteriori documenti in quanto prescritti.
· La richiesta di costituzione può essere presentata solo ed esclusivamente dal rappresentante registrato. Questo è la persona indicata nell’atto costitutivo come primo rappresentante registrato della company.
· Nel caso in cui siano rispettate le formalità prescritte dalla legge, il responsabile del Registro deve: registrare i vari documenti; attribuire un numero unico alla società; emettere un certificato di avvenuta costituzione della società nelle forme previste dalla legge. Il certificato rappresenta l’evidenza conclusiva che: tutti i requisiti previsti dalla legge ai fini della costituzione sono stati rispettati; la società è stata costituita ufficialmente nel giorno, mese ed anno riportati nello stesso.
· L’Atto Costitutivo della società deve contenere: il nome della company; l’indicazione se la società sia limited by shares, by guarantee ecc.; l’indirizzo della prima sede legale; il nome del primo rappresentante registrato; il numero massimo delle azioni che possono essere emesse, il loro valore, le categorie, i diritti, i privilegi loro assegnati ed altre informazioni inerenti l’ eventuale presenza o emissione di azioni al portatore. Queste, però, non possono più circolare liberamente ma ne è imposta la immobilizzazione tramite la regolamentazione della custodia. Da Luglio 2012, non solo i custodi ma anche i rappresentanti registrati delle companies emittenti detta categoria di azioni, devono tenere informazioni complete sui relativi possessori.
· La società deve tenere (dunque non depositare presso pubblici registri) un registro dei soci contenente: i nomi e gli indirizzi dei soci detentori di azioni nominative della società; il numero di ogni categoria di azioni nominative detenute da ogni azionista; informazioni relative all’eventuale detenzione di azioni al portatore; i nomi e gli indirizzi delle persone che eventualmente siano soci fideiussori della società; i nomi e gli indirizzi degli eventuali soci illimitatamente responsabili; la data a partire dalla quale il nome di ogni socio è stato inserito nel registro; la data a partire dalla quale ognuno di essi ha cessato di essere tale. Le eventuali trasgressioni, sono punite con una multa di 1. 000 dollari, importo non proprio in grado di dissuadere coloro che volessero fare i furbi.
Inoltre, ogni società deve avere costantemente, una sede legale nelle Virgin Islands. Essa è: quella indicata come prima sede legale nell’atto costitutivo, depositato come sopra; quella eventualmente indicata nelle dichiarazioni di modifica depositate presso il Registro. Fondamentale è che la sede legale abbia un indirizzo fisico nelle Isole e se coincidente con quello del rappresentante registrato, deve essere specificato nell’Atto Costitutivo iniziale o nelle successive modifiche. Il ruolo di “rappresentante registrato” (il quale per effetto della Due Diligence imposta dalla disciplina sul riciclaggio deve conoscere confidenzialmente il beneficial owner per conto del quale opera) può essere svolto solo se si è in possesso della licenza prevista “Management and Company Act 1990” o della licenza regolamentata dalla “Banks and Trust Companies Act 1990”.Ogni società deve tenere presso esso:
· l’ Atto costitutivo e lo Statuto della company;
· il Registro dei Soci contenente le informazioni di cui sopra o una sua copia;
· il Registro degli Amministratori di cui sopra o una sua copia;
· Copia degli atti e di documenti depositati nei precedenti 10 anni.
Particolare è il fatto che le informazioni che la società è tenuta a registrare, possano essere predisposte “in forma scritta” o parzialmente/totalmente in formato elettronico nel rispetto dell’Eletronic Transaction Act locale. Tra la documentazione che la BVI BC è chiamata a predisporre, rientrano anche i “financial records”, i quali debbono essere tenuti: in maniera sufficiente a spiegare le transazioni societarie; in modo da determinare la posizione finanziaria della company, in ogni tempo, con “ragionevole” accuratezza. L’eventuale sanzione per la violazione di tale obbligo, ammonta a $ 10.000,00 dollari. E’ interessante notare come, diversamente da quanto stabilito per i registri di cui sopra, non è imposto il mantenimento di tali informazioni nelle BVI: ciò vuol dire che il luogo presso il quale custodire le scritture contabili può essere scelto liberamente dai proprietari della Company, che continuano a godere del beneficio di non dover depositare né rendere pubblici i dati commerciali e finanziari della stessa. Infine, dal 2005 non è richiesto di specificare l’oggetto sociale né nell’Atto Costitutivo né nello Statuto; su base volontaria è possibile, tuttavia, scegliere di costituire un tipo specifico di “Restricted Purpose Company”. C’è un altro aspetto che potrebbe far propendere per la costituzione di una BVI BC: nel caso in cui un Governo straniero o un’Autorità di un’altro Paese dovesse predisporre il sequestro delle azioni o di qualsiasi altro “interest” presente nella società, in conseguenza di nazionalizzazioni, espropriazioni o dell’applicazione di misure patrimonialmente restrittive anche di natura fiscale, l’azionista o la società medesima possono presentare alla BVI Court un’istanza volta ad ottenere l’emanazione di un’ordinanza che autorizzi la Company a disconoscere il sequestro e a continuare a trattare la persona destinataria dell’originario provvedimento restrittivo, come azionista. Inoltre, in linea di principio, acquistare -nel caso di specie- un appartamento extra-lusso tramite una LLC o direttamente tramite una differente offshore entity ha un altro vantaggio: nel caso in cui si volesse cedere la proprietà dell’immobile, sarebbe sufficiente trasferire la proprietà della società offshore –holding (nella struttura societaria ipotizzata sopra, coinciderebbe con la BC dell BVI controllante la LLC); viceversa, nel caso in cui fosse direttamente la persona fisica ad acquistare e successivamente a rivendere l’immobile, la stessa sarebbe costretta a stipulare per lo meno due “deed” in cui compare il proprio nome, lasciando per strada diverse tracce documentali pubbliche. Quindi: mentre il deed comparirebbe nei pubblici registri immobiliari, il trasferimento della BVI BC, comporterebbe una doppia annotazione ne registro dei soci vale a dire, l’iscrizione del nuovo socio e la cancellazione del vecchio e come sappiamo detto documento non è pubblico bensì depositato presso la sede sociale e/o la sede del “rappresentante registrato”.
Oltre a considerare la LLC controllata da un BVI BC, abbiamo ipotizzato che questa rappresenti il fund di un trust dell’Isola di Man. In linea generale, in questa giurisdizione i Trusts si distinguono in Privati, Pubblici e “Bare”: solo per i primi non è previsto un pubblico registro, mentre per i secondi (come ad esempio i charitable trusts) addirittura si dispone la supervisione di Her Majesty’s Attorney-General dell’isola. Il Bare “trust” si caratterizza, invece, per il fatto che il trustee detiene semplicemente una o più proprietà, rispetto alle quali non ha poteri o discrezionalità e che deve semplicemente consegnare a richiesta del beneficiario. Relativamente alle informazioni che chi desidera anonimato rischia di lasciare disseminate sull’isola, bisogna sapere che:
· L’Anti Money - Laundering Law del luogo, stabilisce che la persona (anche giuridica) che conduce un “business rilevante” è da considerare essa stessa “rilevante”, ragion per cui è tenuta ad applicare la customer due diligence; tra i businesses rilevanti rientra la prestazione di servizi in materia di trust. Ne consegue che quando la customer due diligence è applicata, il trust services provider è obbligato ad identificare sia il settlor, sia ogni altro beneficiario del trust noto.
· Nell’Isle of Man, la fornitura di servizi in materia di Trusts è altresì considerata attività “regolamentata”, il che significa che quelle persone che svolgono tale professione “by a way of business” devono generalmente possedere una licenza emessa dalla FSC. Ci sono circa 129 trust services providers sull’isola, che si occupano di circa 20.000 trusts. L’FSC, nel suo ruolo di supervisore del settore conduce ispezioni in sede volte a controllare il rispetto della disciplina anti riciclaggio ed anti terrorismo, il rispetto dell’identificazione dei clienti e del mantenimento delle informazioni sull’origine dei fondi e dei valori conferiti nel trust.
· A fronte degli ostacoli di cui sopra, esistono alcuni vantaggi fiscali: infatti secondo le disposizioni tributarie dell’Isola, i trustees (almeno due se persone fisiche, uno se trust service provider)di trusts che hanno come beneficiari cittadini locali o che guadagnano redditi da fonti insulari sono tenuti a presentare una dichiarazione dei redditi. Tuttavia, se un trust non ha come beneficiario/i cittadini dell’Isola e non vanta fonti reddituali in loco, non saranno tenuti a corrispondere alcuna imposta sul trust, anche nel caso in cui essi siano ivi residente e gli assets ivi gestiti. Spesso, il trustee (o i trusteess) cercherà di ottenere da parte delle autorità fiscali una dichiarazione attestante l’assenza di obblighi tributari, procedura questa che presuppone il deposito presso le stesse di una copia del deed istitutivo del trust e la compilazione di un questionario che include l’indicazione: del nome del trust, dei nomi e degli indirizzi dei trustees (se persone fisiche ne servono almeno due, una sola nel caso di persona giuridica), del settlor (ma solo se residente), del tipo di trust, della presenza o meno di beneficiari locali e di informazioni su tutti coloro i quali agiscono in qualità di trustees.
· Se una persona non fornisce servizi in materia di trust “by way of business”, gli obblighi di identificazione imposti dall’anti-money laureding act non si applicano; tuttavia i principi di common law presuppongo che il trustee sia sempre in grado di identificare il/i beneficiario/i ed il settlor sarà identificato tramite deed. Un trustee deve essere in grado, in ogni momento, di indicare un beneficiario, tramite informazioni inerenti l’operatività del trust (non solo informazioni contabili e deed, ma anche atti di trasferimento della proprietà dal settlor al trust). Può inoltre verificarsi il caso di un trust in cui, il settlor decida di sottoporlo alla disciplina dell’Isola, ma che non abbia alcun collegamento al di fuori della scelta del regime normativo: in tale ipotesi, verosimilmente, nessuna informazione riconducibile a tale tipo di operazione sarà disponibile sull’Isola.
Prima di costituire un’entità fiscalmente sensibile, quale elemento di un più ampio progetto di operatività offshore, bisogna senz’altro verificare quale tipo di relazioni fiscali intercorrano tra la/le giurisdizione/i interessate dal piano di “occultamento” dell’identità del/dei soggetto/i interessati nei vari tipi di transazioni e lo stato in cui lo/gli stesso/i sia/siano fiscalmente residente/i. In particolar modo, sarà opportuno verificare l’avvenuta stipula di TIEAs (Tax Information Exchange Agreements) e/o FACTAs (Foreign Account Tax Compliance Acts). Lo scambio di informazioni tra stati, elemento cruciale nella lotta alla Tax Base Erosion ed al Profit Shifting, trova il proprio fondamento nell’articolo 26 del Modello OCSE, il quale specifica come la condivisione delle informazioni fiscali, possa avvenire in via automatica, su richiesta o spontaneamente. Ad esempio, l’Italia ha sottoscritto un TIEA con l’Isola di Man, non ancora in vigore, in cui le parti si impegnano a collaborare ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo, solo su richiesta. Questo tipo di cooperazione è un po’ più intensa di quella esistente in presenza di uno scambio spontaneo (in passato mai nessun OFC ha mai contattato le Autorità di una High Tax Jurisdiction per segnalare la presenza di evasori, proprio perché detti territori/stati hanno fondato per decenni la propria esistenza e sopravvivenza economica sull’ “industria del segreto” e su di un sistema di imposizione particolarmente friendly per gli investitori stranieri) ma più blanda di quella garantita da uno automatico. La richiesta, generalmente scritta, deve essere il più possibile dettagliata e circostanziata ed è avanzabile solo previo utilizzo, da parte dello Stato Richiedente, di tutti i mezzi a disposizione sul proprio territorio strumentale al recupero delle informazioni desiderate. In particolar modo, la domanda deve contenere:
· I dati relativi al contribuente sottoposto a verifica e agli eventuali intermediari coinvolti nella transazione;
· i motivi per i quali l’informazione è richiesta;
· la natura del procedimento di verifica;
· le imposte e il periodo fiscale oggetto di verifica;
· l’informazione in concreto richiesta e la motivazione sulla sua pertinenza;
· l’uso a cui l’informazione, una volta ricevuta, è destinata;
· la disposizione convenzionale in virtù della quale l’informazione è richiesta.
Quindi è facile comprendere che, in assenza di informazioni di partenza particolarmente dettagliate, per lo Stato richiedente, è un po’ come cercare un ago in un pagliaio. Anche perché, qualora le informazioni richieste non fossero registrate –nello Stato richiesto- in pubblici registri, quindi non fossero nella disponibilità delle Autorità locali, queste dovrebbero acquisire i dati presso gli intermediari che o in virtù della due diligence o in virtù di disposizioni ordinarie (cioè non connesse al riciclaggio) siano tenuti ad identificare per lo meno il beneficial owner. Il che ovviamente potrà richiedere molto tempo, rendendo più complessa o per lo meno rallentando l’attività d’indagine delle Autorità dello Stato richiedente.
Un ulteriore elemento –al quale abbiamo fatto cenno- appare utile a far calare la nebbia sulla fitta trama di transazioni finanziarie, societarie, immobiliari sopra descritte: l’operatività della LLC (ed eventualmente della BVI BC) tramite c/c bancario lussemburghese. Bisogna, però fare attenzione: pur essendo il Lussemburgo –ancora oggi- una delle giurisdizioni meno cooperative al mondo in materia tributaria, non rappresenta più quel bunker impenetrabile di segreti impenetrabile che è stato per moltissimi anni. Tuttavia, coloro i quali creano schemi societari – fiduciari attivabili nell’ambito delle acquisizioni immobiliari del tipo trattato in questo post, ancora oggi tendo a sfruttare le caratteristiche generali del sistema bancario del Granducato, tra le quali va annoverata la possibilità di aprire conti cifrati. In presenza di un c/c cifrato (identificato con un codice alfanumerico), l’identità del relativo titolare non è nota all’intero staff della banca, ma soltanto ad un numero ristretto di persone che possono decifrarlo avendo accesso al cosiddetto “ufficio cifra” della banca, presso cui sono conservati tutti i cartellini con i nomi dei clienti ai quali i codici medesimi sono associati. Tutte le transazioni riguardanti questo genere di conti, sono eseguite inserendo (tramite digitazione) nei circuiti bancari il relativo codice alfanumerico e non l’identità dei rispettivi titolari. Dal 2010, però, tutti i conti cifrati esistenti in Lussemburgo sono sottoposti alle procedure di due diligence, le quali impongono che l’identità dei clienti sia sempre nota alle persone che necessitano di conoscerla in virtù di specifiche disposizioni normative. L’accesso alle informazioni –presupposto indispensabile per una successiva condivisione- da parte delle autorità lussemburghesi è un tema abbastanza complesso. Semplificando, si può dire che:
· Nell’ambito dei trattati internazionali conclusi prima di Marzo 2009 e successivamente non aggiornati, le autorità possono chiedere ai contribuenti e alle terze parti, qualsiasi tipo di informazione tranne quelle bancarie e assicurative
· Nell’ambito delle convenzione e dei protocolli esistenti ed aggiornati ovvero conclusi da Marzo 2009 in poi, le autorità possono chiedere ai contribuenti e alle terze parti, qualsiasi tipo di informazione comprese quelle bancarie ed assicurative.
· L’accesso alle informazioni bancarie è impossibile nel caso in cui il trattato con il Paese richiedente non lo preveda esplicitamente (situazione riscontrata in 32 trattati di cui è parte il Lussemburgo).
· Ad oggi, è particolarmente diffusa la pratica che vede le Autorità locali accettare dalle banche dati incompleti: la parzialità depotenzia –evidentemente- la loro significatività in termini giuridici, dunque il loro valore probatorio.
· Le Autorità lussemburghesi, raramente accettano di condividere dati bancari di soggetti o persone residenti nel Granducato.
· Le Autorità lussemburghesi, hanno –più volte- dichiarato di non voler condividere le informazioni bancarie, venutesi a formare in periodi antecedenti la data della sigla di accordi/trattati internazionali, anche se relative a periodi di imposta ad essa successivi ed anche nel caso di immediata disponibilità dei dati.
· Qualora venissero richieste informazioni su di un c/c bancario del Granducato riconducibile ad una società residente in una terza giurisdizione ed i cui azionisti fossero residenti nella giurisdizione richiedente, sarebbe ragionevole supporre (viste le statistiche) che le stesse avanzerebbero richiesta di conferma scritta alle Autorità interpellanti, circa il fatto di aver preventivamente utilizzato tutti i mezzi nelle loro disponibilità, tra i quali la richiesta delle stesse alla giurisdizione terza, per ottenere le informazioni di cui trattasi.
· La Corte Lussemburghese con la Decision Number 30644C del 12 Luglio 2012 ha inaugurato un filone interpretativo, tra i più restrittivi al mondo, del requisito della prevedibile rilevanza delle informazioni richieste; rilevanza che è il presupposto per la disclosure delle stesse a favore delle Autorità richiedenti.
· Le Autorità lussemburghesi, rifiutano sistematicamente di trasmettere liste clienti di società, in quanto ritengono tali richieste fishing expeditions e l’eventuale inoltro condotta potenzialmente lesiva del segreto commerciale.
Dopo aver valutato tutte queste variabili, non resta che godersi il proprio Penthouse, sorseggiando un Manhattan.
Ah, dimenticavo una cosa: l’Italia non ha sottoscritto (ad oggi) alcun TIEA con le Isole Vergini Britanniche, dunque se siete interessati …. J
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