giovedì 13 giugno 2013

GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NELLA LEGGE ITALIANA PT2

Per concludere il discorso sulla posizione degli strumenti derivati nell'ordinamento italiano, iniziato qui, possiamo aggiungere che non è dato rinvenire, nelle disposizioni di legge inerenti l'argomento una definizione unitaria e comprensiva di tutti gli elementi strutturali degli strumenti finanziari in questione. Limitarci alla definizione del T.u.f, ad esempio, non è del tutto corretto in quanto ne resterebbero esclusi i derivati noti col nome di "opzioni esotiche"; così come non è corretto parlare di derivati solo con riferimento alle tre forme contrattuali più diffuse ed importanti come gli swaps (di vario genere), i futures e le opzioni. Il problema, non meramente teorico, ma anche di carattere giurisprudenziale e per alcuni aspetti strettamente afferente l'ambito amministrativo -specie delle autorità di vigilanza- è quello di trovare una definizione che esalti la connessione economica, finanziaria, giuridica e dunque contrattuale -ma non solo- tra l'ingegneria del prodotto speculativo, il sottostante, il mercato finanziario nel suo complesso, la tutela dei beni giuridici connessi. Tutela resa ancor più necessaria dall'universalità dei derivati finanziari, laddove questa indica l'idoneità, la capacità di qualsiasi strumento, di qualsiasi creazione della finanza derivata, di assumere come sottostante un qualsiasi evento o aspetto della vita umana suscettibile di valutazione o d'impatto economico Si va dal valore di un indice di borsa, alla pioggia caduta in una certa località in cui si coltivano determinati prodotti agricoli. 
Proprio le esigenze sopra esposte, amplificate dalla diffusione dei prodotti derivati in ambito aziendale, hanno rappresentato la base per l'ottenimento di una definizione normativa unitaria ancorché incompleta. Disciplina versata in vari provvedimenti internazionali (si pensi agli International Accounting Standards), recepiti da norme italiane in osservanza dei principi della prudenza, coerenza contabile e dei principi  che presiedono alle operazioni fuori bilancio. Disciplina estesa (per via degli Ias) anche ai derivati incorporati (Embedded Derivates) incorporati negli Host Contract. Il contratto ospitante primario e non derivato, include un derivato che può essere di varia natura. Il primario consiste generalmente in un contratto inerente strumenti di di debito, patrimonio, locazione, assicurazione ecc i cui profili economici, possono essere ancorati o connessi a dei sottostanti, in un insieme  ricalcante la struttura tipica dei derivati. Dal punto di vista contabile, il derivato è separabile dall'host contact ed inseribile tra l'attivo/passivo dello stato patrimoniale e tra i costi/ricavi stimati sul fair value, al momento della valutazione

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