domenica 10 maggio 2015

BAD BANK ITALIA. PT.2

La prima parte, la trovate qui.
Una delle alternative più interessanti -a mio modestissimo parere- all'intervento pubblico diretto nella costituzione di una Bad Bank, finalizzata a ripulire i bilanci di molte banche dai crediti deteriorati, può essere individuata nel maggior coinvolgimento -in tale direzione- degli Hedge Funds Attivisti (attivisti vuol dire protagonisti di una gestione particolarmente attiva degli affari oggetto del loro interesse, del loro intervento) ed analizzata -a livello teorico- nella parte finale del post.
All'indomani della crisi subprime (clicca qui), anche Obama chiese a questo tipo di operatori di sottoscrivere quote di un veicolo pubblico-privato deputato a ripulire l'economia dai titoli tossici -come i MBAs o alcuni tra gli ABSs- che -secondo il Presidente USA- erano stati disseminati sui mercati anche dagli stessi Fondi Hedge.Questi, tuttavia, conoscendo il livello della nocività di quei titoli, si guardarono bene -tranne in limitate eccezioni- dal sottoscrivere alcunché, tanto è vero che si rese necessario un massiccio intervento della Fed la quale, tramite il System Open Market Account (SOMA), acquistò quantitativi enormi di MBAs.

Un ipotetico intervento dei Fondi, avrebbe -nell'immediato- almeno tre profili di utilità:
  1. essendo orientati dalla logica del profitto, acquisterebbero a sconto solo crediti deteriorati vantanti margini di recupero interessanti, selezionando cosa includere e cosa non includere nel proprio portafoglio;
  2. quanto detto al punto sub 1) sanzionerebbe, gli eventuali azzardi morali compiuti da alcune banche in passato, concedendo prestiti agli amici degli amici, sprovvisti di un qualsiasi merito creditizio, tramite il mantenimento -sui loro bilanci- dei crediti andati a male o per effetto di cessioni a forte sconto, con consequenziale penalizzazione della redditività per effetto delle svalutazioni operate (com'è giusto che sia in un normale sistema economico che si propone di essere capitalistico);
  3. garanzia di un know-how specifico nella gestione dei NPLs (Non Performing Loans).
Tre sono anche le variabili da valutare in un qualsiasi progetto di Bad Bank:
  • volume dei crediti deteriorati destinati al soggetto pattumiera;
  • livello del deterioramento massimo accettato (solo sofferenze? Oppure anche incagli e crediti già ristrutturati?) ;
  • individuazione del/dei finanziatore/i (ovvero di chi nel progetto metterà i soldi).
Ad esempio, la NAMA (National Asset Management Agency), vale a dire la Bad Bank creata in Irlandanel Marzo 2010, acquistò crediti deteriorati con uno sconto medio del 47%, pagando le banche cedenti con titoli di debito garantiti dal governo irlandese, poi da essi scontati -in cambio di cash immediato- presso la BCE.
Le ipotesi operative -costitutive contemplate, sono sostanzialmente tre.
  1. Intervento diretto dello Stato, sul modello tedesco “Soffin”.
  • Si costituisce un veicolo societario denominato “Bad Bank”.
  • Il capitale della Bad Bank viene sottoscritto dal Governo Italiano.
  • Con il capitale appena versato dal Governo, la Bad Bank compra -a sconto- dai vari istituti i crediti deteriorati.
E' abbastanza evidente come questa soluzione, sia la più conveniente per le banche -le quali godrebbero di un forte miglioramento dei ratios patrimoniali- ma anche quella assolutamente meno praticabile per il Governo italiano alle prese con vari buchi di bilancio, anche se qualche ballista vi parlava di fantomatici tesoretti.
  1. Lo Stato interviene come garante rispetto ai finanziamenti concessi dalle banche alla Bad Bank, al fine di consentirle di acquistare il portafoglio di crediti deteriorati.
  • Le banche interessate alla cessione di crediti deteriorati costituiscono un veicolo societario, denominato Bad Bank, avente una dotazione di capitale minino.
  • Le banche interessate alla cessione dei crediti deteriorati, cedono le proprie sofferenze alla Bad Bank.
  • La Bad Bank, al fine di comprare dalle varie banche i crediti deteriorati (quindi al fine di pagarli) ottiene un finanziamento da parte delle stesse banche cedenti oppure da una o più banche esterne all'operazione.
  • Le banche cedenti i crediti deteriorati, per effetto dell'operazione, vedono realizzarsi la sostituzione contabile dei primi con un flusso di cassa e con l'accensione del credito garantito, di pari importo del finanziamento concesso poco prima alla Bad Bank. Ovviamente, nel caso in cui detto finanziamento venisse concesso da operatori totalmente estranei all'operazione, le banche cedenti -a livello contabile- otterrebbero la sostituzione delle sofferenze con un flusso di cassa di ammontare equivalente, mentre la/le banca/che esterna/e concedente/i il/i prestito/i a fronte dell'uscita di cassa contabilizzerà/ranno l'accensione di un credito garantito dallo Stato italiano.
  • La Bad Bank, rimborserà il prestito ricevuto con quanto riuscirà a recuperare dai crediti facenti parte del proprio portafoglio; l'eventuale differenza sarà colmata tramite un intervento diretto dello stato italiano.
  1. I Fondi Hedge intervengono nella nuova Bad Bank; ipotesi non difforme a quanto già vissuto nell'esperienza Carime.
  • Tutte le banche che intendessero partecipare alla Bad Bank, procederebbero separando le loro componenti attive dai crediti deteriorati; le prime confluirebbero in un'unica pool posta a fondamento di una nuova realtà creditizia, sana e solida (New Bank), magari rilevata o partecipata da una banca di più grandi dimensioni “cosiddetta Banca Leader”; i secondi rappresenterebbero le Bad Banks riconducibili a ciascun istituto di credito, potenzialmente in grado di confluire in un'unica grande Bad Bank nazionale. Questo tipo di ipotesi, subordinerebbe la nascita della Bad Bank alla definizione di progetti di fusione tra le componenti attive.
  • I Fondi Hedge dovrebbero sottoscrivere il capitale della Bad Bank, la quale acquisterebbe i crediti deteriorati, pagandoli alla New Bank. Tra l'altro, vorrei sommessamente ricordare, come tra le finalità istituzionali del MES (Meccanismo Europeo di Stabilità) al quale l'Italia partecipa avendo già versato (tra EFSF e MES) circa 60 miliardi di euro,


annovera tra sue finalità istituzionali la ricapitalizzazione delle banche dei paesi sottoscrittori. Recita infatti l'articolo 15 del Trattato in esame:


«1.Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro del MES ricorrendo a prestiti con l’obiettivo specifico di ricapitalizzare le istituzioni finanziarie dello stesso membro del MES.
2. Le condizioni associate all’assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES sono precisate in dettaglio nel protocollo d’intesa, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3.
3. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, le modalità e le condizioni finanziarie dell’assistenza finanziaria finalizzata alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di applicazione dell’assistenza finanziaria finalizzata alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES.
5. Se del caso, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione della Commissione europea conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo sul versamento delle rate dell’assistenza finanziaria successive alla prima».
L'articolo 13, del medesimo Trattato recita:
1.Un membro del MES può presentare domanda di sostegno alla stabilità al presidente del consiglio dei governatori. Tale domanda menziona lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari da considerare. Una volta ricevuta la domanda, il presidente del consiglio dei governatori assegna alla Commissione europea, di concerto con la BCE, i seguenti compiti: a) valutare l’esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati membri, a meno che la BCE non abbia già presentato un’analisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 2; b) valutare la sostenibilità del debito pubblico. Se opportuno e possibile, tale valutazione dovrà essere effettuata insieme al FMI; c) valutare le esigenze finanziarie effettive o potenziali del membro del MES interessato.
2.Sulla base della domanda del membro del MES e della valutazione di cui al paragrafo 1, il consiglio dei governatori può decidere di concedere, in linea di principio, il sostegno alla stabilità al membro del MES interessato sotto forma di un dispositivo di assistenza finanziaria.
3. Se è adottata una decisione ai sensi del paragrafo 2, il consiglio dei governatori affida alla Commissione europea – di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme all’FMI – il compito di negoziare con il membro del MES interessato, un protocollo d’intesa che precisi le condizioni contenute nel dispositivo di assistenza finanziaria. Il contenuto del protocollo d’intesa riflette la gravità delle carenze da affrontare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto. Il direttore generale del MES prepara nel contempo una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza finanziaria contenente le modalità finanziarie e le condizioni e la scelta degli strumenti, che dovrà essere adottata dal consiglio dei governatori. Il protocollo d’intesa è pienamente conforme alle misure di coordinamento delle politiche economiche previste dal TFUE, in particolare a qualsiasi atto legislativo dell’Unione europea, compresi pareri, avvertimenti, raccomandazioni o decisioni indirizzate al membro del MES interessato.
4.La Commissione europea firma il protocollo d’intesa in nome e per conto del MES, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 e approvazione del consiglio dei governatori.
5. Il consiglio di amministrazione approva l’accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che definisce gli aspetti finanziari del sostegno alla stabilità da fornire e, se del caso, le modalità di corresponsione della prima rata dell’assistenza stessa.
6. Il MES istituisce un idoneo sistema di avviso per garantire il tempestivo rimborso degli eventuali importi dovuti dal membro del MES nell’ambito del sostegno alla stabilità.
7. La Commissione europea – di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme al FMI – ha il compito di monitorare il rispetto delle condizioni cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria
Naturalmente, bisognerebbe dapprima vagliare la disponibilità dei Fondi Hedge ad operare in tal senso; disponibilità che di certo non mancherà laddove questo tipo di operatori intravedesse interessanti opportunità di profitto. Viceversa, ove non le intravedesse -e ricordiamoci che loro rientrano tra gli operatori maggiormente qualificati in tale ambito- dovremmo porci, secondo me, il seguente quesito: non è che per caso le banche italiane vogliano appioppare crediti totalmente irrecuperabili, a sconto limitato, contando sul fatto che quando si manifesteranno le perdite, a pagare ci sarà il contribuente italiano? La domanda è retorica. 

Qualora voleste approfondire la tematica dei Fondi Hedge, vi segnalo questo libro:


I fondi hedge attivisti nel contesto dello shadow banking. Minaccia o opportunità?
di Fabio Piluso 

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